Pescara. Accordo triennale tra Comune e Procura di Pescara per la demolizione degli edifici abusivi: la sigla lo scorso 1 settembre.
“Un protocollo che fa nascere una sinergia concreta e operativa – descrive il sindaco Marco Alessandrini – che ci consentirà di agire per la rimozione dei manufatti o edifici abusivi, o carenti della opportuna documentazione urbanistica, oggetto delle sentenze penali irrevocabili di condanna a demolire. Si tratta di un passo decisivo per l’eliminazione concreta di opere abusive e illegali del nostro territorio, che ci consentirà anche un’opera di vera e propria bonifica che ad oggi risulta inedita”.
Fatto l’accordo, che durerà tre anni, partirà un lavoro di recupero del recuperabile, questo accadrà con l’individuazione e censimento degli immobili che si trovano in questa condizione di recuperabilità.
Lo faranno gli uffici comunali nei prossimi sei mesi, prima definendo le procedure di sanatoria che riguardano tali immobili; poi attivando per quelli abusivi costruiti entro il 23 marzo 1992 le procedure di legge per verificare l’accessibilità all’istituto della concessione del diritto di abitazione delle opere acquisite al patrimonio comunale; infine individuando, tramite una delibera di Consiglio Comunale, gli immobili per i quali sussiste l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, che sono in ogni caso comunue secondari agli interessi urbanistici e ambientali tutelati dalla norma.
Per tutti gli altri immobili la Procura, sempre attraverso gli uffici comunali procederà applicando la sentenza, dunque ordinandone la demolizione, attingendo ai capitoli di spesa pubblica del fondo ad hoc istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e al successivo recupero delle somme necessarie all’operazione.
L’individuazione di tali immobili fra quelli oggetto di sentenze passate in giudicato, sarà opera della Procura che farà riferimento a criteri precisi per stilare la lista degli interventi. Si partirà dagli immobili relativi ai fascicoli di maggiore anzianità; poi gli immobili in aree con vincolo di inedificabilità o demaniali; quelli con impatto ambientale o costruiti in zone vincolate, nonché quelli che costituiscono un pericolo già accertato per la comunità; nelle liste anche immobili che vengono utilizzati per lo svolgimento di attività criminali o nella disponibilità di soggetti condannati secondo l’art. 416 bis (nel caso non possano essere riacquisiti dallo Stato); ancora, opere realizzate con concessioni edilizie illegittimamente rilasciate per effetto di reati contro la Pubblica Amministrazione; immobili in costruzione; quelli oggetto di lottizzazione abusiva e quelli che richiedano per altre ragioni azioni prioritarie.