Scanno. L’ex Sindaco di Scanno, Eustachio Gentile, è stato condannato dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale dell’Abruzzo, a pagare al Comune di Scanno 20mila euro, come risarcimento danni per la mancata assunzione di una funzionaria vincitrice di un concorso espletato dal Comune di Scanno e conclusosi con l’approvazione della graduatoria il 6 maggio 1998.
Con sentenza n. 17/2017 del 18 ottobre 2016, depositata il 16 febbraio 2017, i Giudici contabili, oltre ad Eustachio Gentile, Sindaco di Scanno al momento dei fatti ed attuale Commissario Straordinario della Comunità Montana Peligna di Sulmona, hanno condannato anche Massimiliano Lavillotti e Emanuele Paulone, all’epoca assessori nella giunta Gentile, a risarcire i danni al Comune per l’importo di 10mila euro ciascuno.
È questa la seconda condanna per danno erariale, che investe Gentile e la sua Giunta, essendo stati già condannati, con sentenza in appello n. 12/2011, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Centrale d’Appello, per l’affidamento di un appalto per la gestione di alcuni servizi per la riscossione dei tributi al Comune di Scanno negli anni 1999/2003.
Il danno riconosciuto con la sentenza n. 17/2017, emerso in occasione del riconoscimento di debito fuori bilancio (di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 4 dell’8 marzo 2015), deriva dalla liquidazione a favore della dott.ssa Stefania Spinosa della somma di euro 127.757,26 (oltre accessori) a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla stessa, per la mancata assunzione presso il Comune di Scanno, come vincitrice del concorso regolarmente svolto.
Il Collegio giudicante ha riconosciuta fondata l’azione risarcitoria, “sussistendo tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile”.
“Il danno è costituito – come motivano i Giudici contabili – dall’inutile aggravio di spesa sopportato dall’ente locale in conseguenza del risarcimento dei danni da esso pagato in favore della vincitrice di un concorso pubblico, mai assunta in servizio, all’esito del conseguente contenzioso dinanzi al TAR Abruzzo (il quale ha ravvisato nella fattispecie una evidente condotta illegittima dell’amministrazione locale)”.
In considerazione di alcuni elementi emersi nella discussione e del contributo concausale astrattamente imputabile all’operato di terzi, i Giudici contabili hanno ritenuto di dover limitare ad euro 40.000 la responsabilità amministrativa dei tre convenuti.