Scatta a partire da oggi, venerdì 6 agosto, l’obbligo di avere il Green pass per accedere a tutti i luoghi al chiuso, ma anche per partecipare ad eventi e spettacoli all’aperto.
Per scongiurare un ritorno alle chiusure il governo ha deciso che la seconda estate ai tempi del Coronavirus sarà all’insegna della certificazione verde: rilasciata a chi ha effettuato almeno una dose di vaccino, o è guarito dal Covid, o si è sottoposto a tampone nelle ultime 48 ore con esito negativo.
Cambiano ancora una volta le misure per contenere il virus, mentre gli italiani dovranno familiarizzare con regole che vanno ad inserirsi in ogni aspetto della propria quotidianità, non senza contraddizioni però, che restano incomprensibili da un punto di vista concreto:
Non solo contraddizioni ma anche qualche problema pratico che interessa soprattutto il controllo dei green pass: se la verifica è demandata ai gestori di locali, tramite l’utilizzo dell’app Verifica C19, sono gli stessi titolari dei locali ad aver dichiarato che non chiederanno ai clienti i documenti di identità, non essendo pubblici ufficiali e non volendo violare la privacy degli stessi, dunque nessuno andrà a verificare se l’identità registrata dal Qr Code sia la stessa della persona che presenta la certificazione.
Il Green pass sarà richiesto anche per tutti gli eventi all’aperto, come per accedere a cinema, musei e teatri che siano al chiuso o all’aperto. Necessaria la certificazione verde anche per piscine, palestre e centri termali, che siano in strutture autonome o all’interno di alberghi, resort o spa. Restano in vigore le precedenti norme sull’uso della mascherina, del distanziamento e tutti i limiti imposti alla capienza dei locali per manifestazioni, anche sportive, e convegni.
Dal 1 settembre anche il mondo della scuola verrà profondamente condizionato dall’utilizzo obbligatorio del Green pass, almeno fino al 31 dicembre: tutto il personale scolastico (docente e non) come i professori e gli studenti universitari dovranno avere il Green pass, dove il mancato rispetto di questa norma verrà considerato assenza ingiustificata e “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro si considererà sospeso senza che sia dovuta al lavoratore alcuna retribuzione né altro compenso o emolumento”.