Il caso riguarda la legge belga che obbliga gli intermediari, inclusi i portali di prenotazione, a comunicare all’amministrazione finanziaria i dati degli host e i loro recapiti, e delle transazioni turistiche realizzate nell’anno precedente, al fine di identificare i soggetti debitori di un’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici e i loro redditi imponibili.
A giudizio della Corte, la norma belga è di natura fiscale e, di conseguenza, deve essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico (come invece richiesto da Airbnb). L’obbligo per una piattaforma elettronica per servizi di alloggio di comunicare all’amministrazione tributaria i dati sulle transazioni delle strutture turistiche non è contrario al diritto dell’Unione.
I portali saranno quindi tenuti a comunicare i dati richiesti dall’amministrazione belga.
La Corte si occuperà inoltre, con un’udienza dibattimentale nei prossimi giorni, della domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato italiano nell’ambito della causa sul DL 50 del 2017, ai sensi del quale i portali devono operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi riscossi per conto delle locazioni brevi non imprenditoriali e devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi tramite i portali stessi.