Lo ha precisato il nuovo presidente del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Umberto Realfonzo, nella relazione presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, nella sede regionale de L’Aquila, affrontando un tema di forte attualità come quello dell’obbligo vaccinale.
“Il legislatore, a fronte di due interessi contrapposti – ha spiegato il presidente del Tar – quali il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia, e il diritto alla salute pubblica, perseguita attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della cosiddetta ‘immunità di gregge’, ha inteso privilegiare quest’ultimo, anche a tutela dei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi – ha spiegato.
Ne consegue che nelle decisioni del Tar “il diritto all’educazione del minore e il riferito pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a causa della necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico”, è stato ritenuto recessivo dal “preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica a fronte di interesse della stessa bambina non vaccinata che oggi esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono loro compiti di cura”.