Archeoclub Pescara, Lega Italiana Protezione Uccelli, Stazione Ornitologica Abruzzese e Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti evidenziano come le aree piĂš pregiate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico della regione siano proprio terreni di uso civico. Pochi sanno che quasi un terzo del territorio regionale, da Campo Imperatore ai boschi del Parco dâAbruzzo non hanno alcun proprietario unico ma sono un patrimonio collettivo in uso alle comunitĂ .
Purtroppo nei decenni vi sono state migliaia di occupazioni da parte di privati. Dal 1927 esiste una procedura per alienare queste aree â lo fu nel 2007 quella su cui gravava lâhotel Rigopiano, ad esempio â sulla base di presupposti assai restrittivi, almeno sulla carta. Lo Stato ha affidato alle regioni il compito di seguire i relativi procedimenti amministrativi.
Ora la Regione Abruzzo con la legge 47/2022 non solo ha subdelegato i 305 comuni per lo svolgimento di tutte le pratiche ma ha anche previsto una sorta di silenzio-assenso da parte della regione. Con lâaggravante di non prevedere criteri per permettere una gestione omogenea e soprattutto allâaltezza da parte di centinaia di amministrazioni comunali diverse, molte delle quali di piccoli paesi che spesso non hanno tra il proprio personale le qualifiche adeguate per trattare un tema cosĂŹ delicato come lâalienazione di beni collettivi.
Le associazioni hanno richiamato diverse sentenze della Corte Costituzionale che in questi anni è intervenuta bocciando leggi regionali molto simili a quella abruzzese. I giudici delle leggi hanno chiarito che sussiste âuno specifico interesse unitario della comunitĂ nazionale alla conservazione degli usi civiciâ anche perchĂŠ la normativa statale in materia riconosce la âconsolidata vocazione ambientalista degli usi civici e dei domini collettiviâ.
I giudici costituzionali hanno fatto notare che è necessario âil massimo rigore nella verifica dei presupposti sostanziali che consentono di accedere alla liquidazione degli usi civici, alla affrancazione del fondo e alla legittimazione delle occupazioni sine tituloâ. Di conseguenza non può essere consentitaâalcuna ingerenza da parte del legislatore regionaleâ rispetto alle indicazioni statali circa la gestione di questo patrimonio.
Tra le molteplici criticitĂ indicate dalle associazioni vi è anche una clamorosa âdimenticanzaâ del legislatore regionale: la norma nazionale prevede â e questo fa capire la delicatezza dellâargomento â che i procedimenti di legittimazione siano conclusi addirittura da un decreto del presidente della Repubblica dâintesa con la regione interessata, pena la nullitĂ del procedimento con tutte le conseguenze che è facile immaginare, ad esempio nella successiva compravendita degli immobili alienati. Nella norma regionale non si fa alcun cenno a tutto ciò, lasciando un patrimonio ambientale di inestimabile valore ad una gestione fondata su norme ad avviso delle associazioni incomplete e pericolose.