In questo periodo dell’anno si sta già registrando sul nostro territorio un incremento dei casi di incendi boschivi, spesso legati all’abbruciamento di residui vegetali provenienti dalla potatura e ripulitura dei terreni agricoli, ma anche ad una stagione meteorologica relativamente scarsa di precipitazioni. I principali danni ambientali prodotti dagli incendi sono: deterioramento del suolo, scomparsa di biodiversità, degrado ecologico, perdita di produzioni legnose e non, dissesto idrogeologico, inquinamento da fumi, distruzione della fauna. Nella attività di controllo e investigazione in materia, i Carabinieri della specialità forestale, nella stagione 2019, hanno già provveduto ad effettuare 43 controlli mirati che hanno portato a deferire all’autorità giudiziaria quattro persone e a sanzionare amministrativamente cinque.
In caso d’incendio, infatti, il Nucleo informativo antincendio boschivo territoriale interviene immediatamente sul luogo dell’evento per effettuare un’attività di ricognizione dell’area percorsa dal fuoco e risalire all’area di innesco dell’incendio per deferire all’autorità giudiziaria i responsabili. Si ricorda che il Codice dell’ambiente prevede che attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere, non superiori a tre metri per ettaro, dei materiali vegetali, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.
Nell’attuare questo tipo di pratica agricola, occorre tuttavia osservare alcune precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie ad evitare sia l’innesco di incendi, sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa: gli abbruciamenti vanno eseguiti in modo che il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche, ferrovie o delle autostrade e nel periodo non ricadente in quello di massima pericolosità, che va indicativamente dal primo luglio al 15 settembre per l’Abruzzo mentre nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre è vietato accendere fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco. Per i trasgressori è prevista la sanzione amministrativa che va da un minimo di 1032 euro ad un massimo di 10320 euro. Inoltre ove ne ricorrano le circostanze si può incorrere nell’incriminazione per il reato di incendio boschivo, punito ai sensi dell’art. 423 bis del C.P. con la reclusione da 1 a 5 anni, se colposo, e da 4 a 10 anni, se doloso.
Le norme di prevenzione dispongono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento, evitando di esercitare questa pratica quando non piove per lungo periodo e l’alta temperatura unita al forte vento ha fatto evaporare parte dell’acqua trattenuta nelle piante. Si consiglia di limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili, cercando di operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, ed osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento del fuoco. È fatto divieto assoluto di bruciare o mescolare con il materiale vegetale qualsiasi altra tipologia di materiale (es. materiale plastico). Gli incendi si verificano più facilmente nelle ore più calde della giornata e possono propagarsi con grande velocità, specialmente se il terreno ha una forte pendenza.