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Tar boccia calendario Caccia della Regione Abruzzo

È stata pubblicata oggi l’ordinanza del TAR di L’Aquila che, confermando il proprio decreto urgente dell’8 settembre, ha accolto la richiesta di sospensiva di gran parte del calendario venatorio della Regione Abruzzo avanzata dal WWF e dagli Animalisti Italiani. Pertanto è vietata la caccia a Quaglia, Tortora, Allodola, Beccaccia, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione e Pavoncella. Stop alla caccia, inoltre,  a tutte le specie nell’area del Piano d’Azione di Tutela dell’Orso Marsicano (PATOM) e nelle decine di Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale presenti nella regione Abruzzo.

Non solo, il TAR ha ulteriormente censurato il calendario venatorio voluto dalla Regione, accogliendo le tesi delle Associazioni, suffragate dal parere dell’ISPRA, in merito alla necessità di utilizzare munizioni con pallini privi di piombo in aree a rischio per determinate specie.

“Oggi è un gran bel giorno per la fauna abruzzese. Vengono accolte – ha dichiarato Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia – dalla magistratura amministrativa le nostre tesi. È l’ennesima sconfitta sulla caccia inanellata dalla Regione Abruzzo che su questa materia rimedia continue brutte figure. Speriamo che questa bocciatura faccia riflettere la Giunta regionale ed i partiti che la sostengono sulla necessità di gestire l’attività venatoria in maniera corretta, ritirando, ad esempio, l’atto con il quale è stata recentemente aperta la strada alla caccia di cervi e caprioli nella nostra regione”. 
“Le decisioni della Magistratura vanno rispettate e per questo ci atterremmo a quanto stabilito dal Tar sul calendario venatorio. Restiamo comunque convinti della bontà del nostro operato e anche per questo impugneremo l’Ordinanza sospensiva dinanzi al Consiglio di Stato”. Questo il commento dell’sssessore regionale alla Caccia, Mauro Febbo in merito all’Ordinanza della sezione aquilana del Tribunale Amministrativo Regionale che conferma i provvedimenti adottati in sede di Decreto monocratico. “Mi preme precisare – aggiunge Febbo – che tale decisione non comporta assolutamente la chiusura della caccia, come viene erroneamente sostenuto da più parti creando confusione e ingiustificato allarmismo. L’esercizio dell’attività venatoria può essere ad oggi svolto come da calendario sul restante territorio regionale e per tutte le specie non escluse dalla decisione del Tar. Restano cacciabili, secondo le modalità e le date previste dal calendario venatorio 2012/2013, – conclude l’assessore Regionale Febbo – le seguenti specie: Merlo, Cornacchia grigia, Gazza, Fagiano, Ghiandaia, Lepre, Folaga, Volpe, Cesena, Tordo sassello, Tordo bottaccio, Germano reale, Gallinella d’acqua, Alzavola, Porciglione, Fischione, Colombaccio, Coturnice, Cinghiale e Starna. Per quest’ultima con Piani di prelievo approvati dalle Province”. “Voglio comunque sottolineare che, proprio nella prospettiva dell’accoglimento della domanda di sospensiva, poi effettivamente intervenuto, gli Uffici competenti si sono già attivati sin dal mese di settembre per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) sul calendario venatorio al fine di superare le censure del Tribunale amministrativo regionale”. “Sono altresì al vaglio della Direzione – conclude Febbo – ulteriori misure tendenti a restituire tempi e spazi di caccia ad oggi sottratti al mondo venatorio dal pronunciamento del Tar”.

Di seguito l’ordinanza del TAR Abruzzo

N. 00274/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00499/2012 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2012, proposto da:

Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, Animalisti Italiani Onlus, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Iannini in L’Aquila, via Duca degli Abruzzi, 18 – Sassa;
contro
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Danilo Consorti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L’Aquila, via Salaria Antica Est; Federazione delle Associazioni della Comunita’ Europea-Sezione Italia-F.A.C.E., rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Consorti, Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L’Aquila, via Salaria Antica Est;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione della giunta regionale n.492 del 30/07/2012 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2012-2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

-Ritenuto che vanno confermate in questa sede le determinazioni assunte dal tribunale con decreto cautelare monocratico n. 226/12;
-Ritenuto altresì che nella presente sede trovano positiva considerazione le doglianze circa l’immotivata disattenzione delle indicazioni dell’ISPRA in merito all’utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati, nonostante l’adeguamento proposto dagli uffici regionali nella bozza di calendario (in conformità, sul punto, agli statuti della sentenza di questo tar 440/12), con successiva (e sbrigativa) espunzione operata dalla Giunta Regionale;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) accoglie, nei suindicati limiti, la proposta istanza cautelare;
Spese compensate;
Rimette le parti alla prima pubblica udienza di giugno 2013, per la trattazione nel merito della vertenza;

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012