Atri. La piazza a San Giacomo, intervento che rientra nel piano di riqualificazione urbana, ha creato un botta e risposta ai ferri corti tra il circolo di Atri in Azione e l’amministrazione comunale.
Il gruppo coordinato da Michele Capanna Piscè sostiene che l’amministrazione abbia approvato “un progetto su un’area che ancora oggi risulta di proprietà privata” mentre l’assessore ai lavori pubblici Domenico Felicione ha puntualizzato che “l’amministrazione ha previsto l’esproprio del terreno e che prima di definire la cifra ha verificato con gli enti preposti il suo valore”.
“L’Assessore ai Lavori Pubblici poco o nulla conosce delle procedure da porre in atto per acquisire la disponibilità delle aree private interessate dalla realizzazione di un’opera pubblica”, ribatte Atri in Azione. “Ora l’art. 8 del DPR 327/2001 rubricato le fasi del procedimento espropriativo dispone che il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio”.
“Nel caso di specie con deliberazione di Giunta n. 180 del 12/10/2021 si è approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica ed a mente dell’art. 12 del TUEs l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, dichiarazione che deve necessariamente essere preceduta, ai sensi dell’art 16 del TUEs, dalle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo nei confronti degli intestatari catastali dell’area. Ora nel provvedimento di Giunta nulla si rileva in merito all’avvio delle procedure espropriative. Si potrebbe obiettare che la dichiarazione di pubblica utilità può essere dichiarata ai sensi dell’art. 27 del Codice dei Contratti con l’approvazione del progetto esecutivo ma comunque la procedura risulta carente nella parte riguardante l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da conseguirsi, ai sensi dell’art. 19 del TUEs, mediante due passaggi in Consiglio Comunale, uno per l’adozione della variante localizzativa con effetti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’altro per disporne l’efficacia”.
“Infatti”, prosegue la nota a firma di Capanna Piscè, “come dispone il richiamato art. 8 del TUEs, non basta che l’opera pubblica da realizzare risulti conforme urbanisticamente (andrebbe comunque verificato se nel caso di specie la realizzazione di una piazza su un’area edificabile possa essere considerata conforme alla destinazione di piano) ma occorre che sull’area sia apposto il vincolo preordinato, cosa che non risulta col vigente PRG e pertanto è necessaria l’attivazione della variante semplificata di cui al citato art. 19 del TUEs. Infine nel comunicato stampa si afferma che l’importo indicato nel quadro economico del progetto definitivo per l’esproprio dell’area risulta “verificato con gli enti preposti”. Ora non entrando nel merito della congruità dell’importo qui si rileva solamente che sull’area era presente un immobile che è stato demolito e l’importo progettuale destinato alla acquisizione dell’area non copre nemmeno le spese di demolizione e bonifica sostenute dal privato. Qui si evidenzia che una sottostima della copertura finanziaria relativa alle indennità di esproprio certamente non invalida gli atti di approvazione ma espone l’Ente a contenziosi”.