Teramo. L’anatra zoppa? Un falso problema. E’ l’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli a spezzare una lancia a favore di Manola Di Pasquale, candidata sindaco del Partito Democratico, contrapposta al sindaco uscente Maurizio Brucchi nel ballottaggio di domenica prossima a Teramo.
La questione è ormai nota: la Di Pasquale, in caso di elezione, avrebbe il Consiglio “contro” per la presenza di 19 consiglieri di centrodestra (contro i 14 di fazione opposta). Il centrodestra ha già paventato il rischio commissariamento, non previsto invece dalla legge secondo il centrosinistra perché il sindaco è eletto dal popolo. Ora Cerulli Irelli, professore ordinario di diritto all’Università La Sapienza ed ex deputato per L’Ulivo spiega: “A seguito della riforma degli Enti Locali introdotta con la legge n. 81 del 1993 (ed oggi trasfusa nel D.lgvo 267/200), il Sindaco riceve una legittimazione democratica diretta da parte dell’elettorato, al pari di quella del Consiglio. La legge, infatti, distingue chiaramente l’espressione del voto dato dall’elettore ad una delle liste che concorrono per l’elezione dei componenti del Consiglio Comunale, dal voto dato ad uno dei candidati alla carica di Sindaco. E’ noto che l’elettore può esprimere preferenze “disgiunte”, nel senso di poter votare una lista appartenente ad un determinato gruppo e un candidato Sindaco collegato ad altro gruppo di liste, con ciò potendosi determinare una mancata corrispondenza tra i consensi complessivi conseguiti dai diversi schieramenti di liste e quelli totalizzati dai diversi candidati Sindaci ad essi collegati. In coerenza con tale paritaria forma di legittimazione ai ruoli elettivi, tra l’ufficio del Sindaco e l’organo consiliare si instaura un rapporto di equiordinazione fondato sulla distinzione delle funzioni. La legge riconosce al Consiglio (art. 42 TUEL) – prosegue – oltre alle funzioni di indirizzo generale sull’attività dell’ Ente, talune competenze in materia patrimoniale e di bilancio, nonché l’adozione degli atti regolamentari e amministrativi generali; mentre al Sindaco e alla Giunta (art. 48 e 107 TUEL) attribuisce la funzione di governo propriamente intesa, la gestione amministrativa (provvedimenti, contratti, atti di organizzazione etc.) e la direzione sul funzionamento di servizi. È il Sindaco, unitamente alla Giunta, ad impartire alla Dirigenza dell’Ente gli indirizzi programmatici per il perseguimento del programma politico amministrativo proposto alla cittadinanza, e sempre agli stessi organi compete il riscontro degli obiettivi prefissati ed il giudizio circa l’efficacia delle azioni poste in essere dall’apparato burocratico per la realizzazione del predetto programma. L’evenienza che il Sindaco, da una parte, e il Consiglio comunale, dall’altra, siano espressione di maggioranze diverse è considerata fisiologica e si verifica in molteplici casi, anche in virtù della previsione del voto disgiunto. In questi casi, ferma restando l’appartenenza al Sindaco e alla Giunta, che ne è espressione, dei poteri di governo, per gli atti di competenza del Consiglio si instaura tra il Sindaco e la maggioranza consiliare un rapporto di collaborazione e di mediazione tra le differenti posizioni nel quale propriamente si esprime il carattere democratico dell’Ente”.