Mosciano, approvato il Regolamento di Polizia Urbana: ecco le nuove norme per locali, musica e abitazioni private

Mosciano. Il Regolamento di Polizia Urbana varato all’unanimità dal consiglio comunale di Mosciano disciplina l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche, la tutela e decoro dell’ambiente urbano, la tutela della quiete pubblica e privata, il mantenimento, protezione e tutela degli animali, la tutela ambientale, i pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali del settore alimentare e non alimentare.

Sul suolo pubblico adibito al transito sia veicolare che pedonale è vietato:
a) eseguire giochi, con oggetti, animali o qualsivoglia genere, che possano creare disturbo alla viabilità e circolazione, danno o molestia alle persone o animali, o comunque  deteriorare immobili o cose;
b) utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici varie, inchiostro simpatico,farina e simili, nonché accendere e lanciare petardi, sparare mortaretti e altri simili dispositivi. Salvo deroga in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall’autorità comunale.
E’ vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
E’ vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti ed attirandone l’attenzione.
E’ vietato, in particolare:
a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le  soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
b) bivaccare, abbandonare rifiuti, soggiornare nei portici, nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo soglie di ingresso;
c) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi.
                                  
La sosta dei nomadi nel territorio comunale, sia singoli che in carovane e con qualunque tipologia di veicolo, potrà essere consentita solo negli appositi spazi da stabilirsi con provvedimento dell’Autorità comunale, nell’osservanza delle disposizioni in materia igienico-sanitaria,  per periodi non superiori a tre giorni.

E’vietato:
– gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
– accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
– utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
– scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
– collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l’esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
– nei centri abitati, stendere panni all’esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via;
– segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
– la balneazione nei fiumi, torrenti e canali;
– soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

Gli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o altro, non devono gettare, ovvero impedire che venga gettato, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo pubblico occupato. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.
E’ vietato:

– manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.
– modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle vie, strade e piazze o i numeri civici dei fabbricati;
– salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell’illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
– danneggiare, rimuovere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d’arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
– utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 14 anni;
– apporre o disegnare sui muri esterni degli edifici privati, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, senza espresso consenso dei proprietari, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
Inoltre sono state emanate disposizione a tutela e decoro dei giardini pubblici e dell’incolumità pubblica da parte dei privati proprietari di immobili.

Quanto ai rumori, per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00.

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le ore 01.00 e le ore 8.00.
I soggetti indicati al comma precedente devono vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Le attività di intrattenimento musicale dal vivo o mediante apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all’esterno dei locali ed a supporto dell’attività principale (es. piano bar, DJ, musica dal vivo, Karaoke, ecc.), da parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti gelaterie) circoli privati, strutture ricettive, sono svolte previa comunicazione da presentare, almeno 5 giorni prima, all’ufficio comunale competente  allegando, a seconda della tipologia, la seguente documentazione:
I trasgressori saranno sanzionati con il pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 5.164,00  per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago o spettacoli musicali, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza la prescritta autorizzazione comunale e per lo svolgimento delle stesse oltre i limiti orari stabiliti dal presente Regolamento, anche se in possesso del titolo autorizzativo ;
1) il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla L. 447/95 e L.R. 23/2007.

Articolo 30 – Abitazioni private
1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00.
3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
5) Non è comunque consentito l’uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Il regolamento disciplina anche animali domestici tenuti in casa e quelli per fini alimentari (conigli, polli ecc).

Accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
E’ vietato emettere canti, grida, schiamazzi, nonché diffondere musica mediante qualsiasi strumento ed attrezzatura senza autorizzazione, ove prevista, nelle vie e nelle piazze tanto nelle ore diurne che nelle ore notturne.
Negli spazi ed aree di cui sopra è vietato l’uso di strumenti musicali in particolare a percussione, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
Chiunque, all’esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.
Al fine di garantire la sicurezza dell’abitato, l’incolumità pubblica e l’igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
E’ altresì vietato l’abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un’ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di dieci metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l’obbligo di vigilare affinché all’uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
I soggetti gestori degli esercizi suddetti, ai fini di una ottimale collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle 7.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all’interno dei locali o negli spazi esterni di  pertinenza. Laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall’Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell’autorizzazione per il tempo necessario all’accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell’attività dell’esercizio e la tutela della salute pubblica.
La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell’esercizio, sono direttamente riconducibili all’attività stessa.
Sono previste sanzioni da 25 a 500 euro oltre alle sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi ed altre

“Il provvedimento che aggiorna il regolamento di polizia urbana nasce dalla necessità di fornire al corpo di polizia locale strumenti utili, attuali ed al passo coi tempi e con le condizioni sociali – dice il sindaco Orazio Di Marcello.  Questo, per tutelare la convivenza sociale, l’incolumità pubblica ed il decoro degli spazi comuni”.

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