ICI/IMU piattaforme, appello di Sel-SI al PD: ‘rispettare sentenza a Pineto’

Pineto. “Il contenzioso durato ben 17 anni tra il Comune di Pineto e l’ENI sul pagamento dell’Ici/Imu sulle piattaforme petrolifere si era concluso nel migliore dei modi con la sentenza 3618 della corte di Cassazione”.

E’ il commento dei circoli di Pineto, provincia di Teramo e Abruzzo di SEL-SI, precisando che “solo per gli anni 1993-1998 la sentenza ha riconosciuto il diritto di ottenere il pagamento di 33 milioni di euro, risorse ingenti per un comune come Pineto, una occasione d’oro (nel vero senso del termine) per poter investire davvero sul sociale, sui servizi, sulle misure di sostegno al reddito, sulla manutenzione del territorio a fronte di anni di tagli derivanti dalle scelte sbagliate dei governi nazionali. I commenti entusiasti del post-sentenza si sono però dovuti scontrare con un parere dei primi di Giugno formulato dal Ministero dell’Economia che ha di fatto smentito quanto deciso dalla Cassazione considerando le piattaforme come beni removibili e non immobili. Una formula tecnica, una furbizia d’ufficio che nasconde di fatto la volontà politica del governo Renzi di non inimicarsi le compagnie petrolifere ed in primis l’ENI, tutto questo è semplicemente inaccettabile”.

Nel frattempo l’onorevole Gianni Melill ha prodotto un’interpellanza ad hoc al Ministro dell’economia Padoan e “crediamo che nell’interesse di Pineto (e in generale di tutti quei comuni che hanno già avviato il ricorso una volta sancito il precedente) sia doverosa da parte delle forze politiche, a partire dal Pd locale e regionale, una dura presa di posizione contro il Governo, che su questa come su altre vicende si dimostra sempre più lontano dagli interessi cittadini e sempre più vicino a quelli delle lobbies del petrolio”, concludono i rappresentanti della sinistra abruzzese.

IL TESTO DELL’INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze
per sapere – premesso che:
dopo una battaglia giuridica e politica durata ben 17 anni, il Comune di Pineto (Teramo), assurgendo a caso nazionale, era riuscito a febbraio a farsi riconoscere dalla Corte di Cassazione – sentenza n. 3618 del 26 febbraio 2016 – il diritto ad ottenere dall’ENI il pagamento dell’ICI per le quattro piattaforme petrolifere dislocate al largo della sua costa;
infatti, con la sentenza n. 3618 la Corte di Cassazione ha affermato che «Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella cat. D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale – industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura. In mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D. L. 11 luglio 1992, n. 33, art. 6, comma 3″, cioè in base al valore “costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento che risulta dalle scritture contabili”».;

l’importo dell’ICI dovuto per gli anni 1993-1998 dall’ENI al Comune di Pineto ammonta a ben 33 milioni di euro;
un successo giudiziario considerato un precedente che ha consentito, dalla Sicilia alla Romagna, ad altre decine di Comuni di seguire la stessa strada del contenzioso contro l’ENI, anche considerando il fatto che le compagnie petrolifere pagano royalties irrisorie per gli idrocarburi estratti;
l’Associazione Assomineraria si è rivolta al ministero in indirizzo – Dipartimento delle finanze – ritenendo che le piattaforme petrolifere onnicomprensivamente considerate, siano ricomprese nella nozione legislativa di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, recata dall’ art. 1, comma 21 della Legge n. 208 del 2015, e che tale caratteristica comporti l’esclusione dalla stima catastale delle piattaforme stesse;
sulla base di tali premesse l’Associazione succitata ha chiesto, per le annualità interessanti l’IMU a partire dal 2016, se e in quali termini possono essere applicate alle piattaforme petrolifere le richiamate disposizioni recate dall’art. 1, commi da 21 a 24, della legge di stabilità 2016;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto nuovi criteri per l’individuazione della rendita catastale dei fabbricati iscrivibili nei gruppi catastali D ed E e, in particolare, il comma 21 dell’art. 1 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;

i nuovi criteri di determinazione della rendita catastale di detti immobili incidono sul calcolo della base imponibile non solo dell’IMU ma anche del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in virtù dell’art. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che per quest’ultimo tributo la base imponibile è quella dell’IMU;

il Ministero in indirizzo, con la risoluzione n. 3/DF, ha ritenuto che “Le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali, a partire dal 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita di cui al citato comma 21 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

in sostanza, il Ministero ritiene che le piattaforme petrolifere dell’ENI sono “bullonate” removibili non accatastate e, quindi, non “beni immobili” soggetti ad imposta sugli immobili;

nella determina ministeriale, si fa riferimento ad una difficoltà che va oltre l’applicazione di una sentenza passata in giudicato, ovvero che le piattaforme sono assenti dal Catasto e “per applicare i criteri di calcolo del valore contabile” di un eventuale pagamento dell’ICI occorre uno specifico intervento normativo che consenta “il censimento delle costruzioni situate nel mare territoriale”, come peraltro afferma il Ministero nella sua risoluzione;
sulla questione concernente l’assoggettamento all’IMU delle piattaforme petrolifere il Governo ha risposto all’interrogazione n. 5-08070 del 2016 – in cui è stato proprio chiesto se, alla luce della predetta sentenza e della normativa vigente, “le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all’imposta…” – precisando che per quanto attiene l’assoggettabilità a IMU e ICI delle stesse sarà compito degli Uffici tecnici dell’Amministrazione finanziaria proporre al Governo un’eventuale soluzione normativa;
l’avvocato Ferdinando D’Amario, che ha seguito la causa sin dal 1998, non solo per Pineto ma anche per altri Comuni italiani, sostiene però che la determinazione governativa non può avere nessuna efficacia, “Il giudicato derivante dalla sentenza della Cassazione – spiega il legale – è intangibile, e non può essere rimossa da pareri o risoluzioni dell’amministrazione, perché l’amministrazione è parte del processo, e non giudice. Al limite potrà incidere eventualmente sul contenzioso futuro”, in altri termini, secondo il parere del legale, l’Eni i soldi per l’ICI arretrato a Pineto li dovrà pagare fino all’ultimo euro;
sulla stessa linea l’ex sindaco Monticelli, che questa battaglia l’ha ingaggiata quando era sindaco di Pineto, e ora vuole andare in fondo “La verità è che c’è una sentenza della Cassazione qualsiasi cosa decida il governo, l’Eni ci deve dare quello che ci spetta, e garantisco che lo otterremo” -:
se non ritenga di dover porre in essere quanto prima una disposizione normativa che regoli la peculiare fattispecie illustrata in premessa e recepisca le disposizioni contenute nella sentenza n. 3618 della Corte di Cassazione.

ON. GIANNI MELILLA

 

Impostazioni privacy