Chieti. “In merito al ricorso, cautelare anteriore alla causa ex art. 61 c.p.a., proposto dai sigg.ri ANGELUCCI, Antonio TAVANI e Daniele D’AMARIO, innanzi al T.A.R. per l’ Abruzzo teso alla sospensione del Decreto del Presidente della Provincia di Chieti n. 168 del 19.12.2021 di prosecuzione in data 23.12. 2021 dell’ elezioni per la nomina del Presidente ed il Consiglio della Provincia di Chieti mi corre l’ obbligo di precisare quanto segue.
Il ricorso presentato, salvo il pronunciamento del T.A.R. adito, presenta moltissime criticità.
La prima : il ricorso è stato attivato prima dell’ esito della conclusione del procedimento elettorale, in palese violazione dell’ art. 130 del codice del processo amministrativo.
La seconda : il ricorso dei ricorrenti non tiene assolutamente in considerazione il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto; tale principio va, poi, applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale.
Pertanto, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale.
La terza : l’ Amministrazione provinciale, diversamente dagli assunti dei ricorrenti, ha provveduto per le elezioni del 23.12.2021 a darne pubblicazione sul sito della Provincia di Chieti e sia mediante la notifica del decreto gravato a tutti i comuni e ha istituito il Seggio Volante.
L’ Amministrazione provinciale è fiduciosa dell’ operato della Magistratura amministrativa e nelle sedi competenti rappresenterà le ragioni a sostegno della legittimità del suo operato.
Domani attenderemo l’esito del decreto del Presidente del T.A.R. di Pescara in merito alla richiesta di sospensione inaudita altera parte presentata dai ricorrenti in ordine al provvedimento gravato.
Le ipotesi possono essere tre :
la prima: il Presidente del T.A.R. rigetta l’ istanza cautelare;
la seconda : il Presidente del T.A.R., prima di decidere, può chiedere di sentire le ragioni dell’amministrazione provinciale;
la terza : il Presidente accoglie il ricorso e sospende le elezioni in parola.
In tal ultimo caso entro 15gg dal decreto di accoglimento deve essere notificato il ricorso principale con la domanda cautelare collegiale e sarà fissata un’ udienza in contraddittorio con l’amministrazione provinciale, nella quale il decreto di accoglimento sarà o meno confermato o revocato”. Si legge così in una nota del presidente facente funzioni della Provincia di Chieti, Arturo Scopino.