Pescara. Ristrutturazione o nuova costruzione? Sul progetto Tre Gemme di via del Circuito il Pd non ha dubbi e tira in ballo la Corte di Cassazione: una sentenza sconfessa la ristrutturazione del Decreto Sviluppo per l’ex consorzio agrario.
L’ultima battaglia sull’edilizia che si consuma tra i banchi del consiglio comunale è concentrata sulle possibilità di adoperare le premialità di volumi attribuibili al progetto della società Tre Gemme per l’ex consorzio agrario di via del Circuito. Contro la maggioranza, che sostiene come il recupero dei volumi dei vecchi capannoni sia perfettamente rispondente al dettato del decreto legge 70/2011 e della legge regionale 49/2012 che la recepisce, configurando l’intervento come ristrutturazione edilizia, si scaglia l’opposizione che continua a sostenere la illegittimità della procedura in quanto la stessa, “si configurasi come nuova costruzione non può beneficiare delle finalità previste dal D.l. 70/2011 e dalla L.r. 49/2012”.
Nel confronto tra sordi, i consiglieri Pd Del Vecchio, D’Angelo e Corneli tirano in ballo una recentissima sentenza della Corte Costituzionale che farebbe pendere l’ago della bilancia in favore delle tesi sostenute dall’opposizione.
In un passaggio della sentenza n. 309 del 21 novemre 2011, la Suprema Corte afferma che:“In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia”. Alla sentenza, poi, si aggiunge svariati articoli e commi delle leggi statali in maniera edilizia (D.P.R. 380/2001, Legge 106/2011) che, spiegano i Democratici, “nel regolare interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti di volumetria e adeguamenti di sagoma, non ha qualificato tali interventi come ristrutturazione edilizia né ha modificato la disciplina dettata al riguardo dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.”
“La proposta avanzata dalla società Tre Gemme”, insistono i tre consiglieri Pd in una nota, “volta a sostituire completamente le attuali 6 strutture edilizie senza la conservazione di un significativo legame con gli edifici preesistenti si configura espressamente come nuova costruzione soggiacendo, quindi, al preciso obbligo di rispettare le indicazioni del piano regolatore vigente che nel caso di specie prevedono quanto segue: La sottozona F5 è destinata a servizi ed attrezzature di carattere privato. In questa sottozona il P.R.G. si attua attraverso il comparto applicato ai comprensori previsti per le aree superiori ai 10.000 mq, o attraverso l’intervento edilizio diretto, con il rispetto dei seguenti indici:
a) indice di utilizzazione territoriale: 0,40 mq/mq;
b) parcheggi: 1,00 mq/10,00 mc;
c) distanza dai confini dei lotti non inferiore alla metà dell’altezza degli edifici.”
Una veloce lettura della delibera all’esame del Consiglio parla di un indice di utilizzazione territoriale è pari a 0,71 mq/mq e quindi superiore a quello previsto dal PRG di 0,31 mq/mq.
“Risulta di tutta evidenza”, concludono Del Vecchio, D’Angelo e Corneli, “che la proposta progettuale non può essere accolta attraverso la procedura del decreto sviluppo ma rientra in una variante al piano regolatore”