Montelapiano. “La Costituzione italiana vieta la riorganizzazione del partito fascista (XII disposizione transitoria e finale della Carta Costituzionale). Pertanto la Commissione elettorale ha il potere di ricusare una lista o i simboli attraverso i quali si persegue il fine originariamente vietato dall’ordinamento giuridico”.
Questa, in sintesi, la motivazione con cui il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso che, maggioranza e opposizione del Comune di Montelapiano, avevano presentato contro la sentenza del Tar (sezione staccata di Pescara), che aveva annullato le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012.
La vicenda era scaturita dall’esclusione, da parte della sottocommissione elettorale di Atessa, della lista “Fascismo e Libertà”, capolista Katia De Ritis, perché il contrassegno elettorale (“cerchio a sfondo bianco, con emblema il fascio repubblicano rosso con scritta a destra Mfl”) presentava simboli che richiamavano il fascismo. Contro la ricusazione la De Ritis, aveva fatto ricorso al Tar, vincendolo.
Il sindaco eletto, Arturo Scopino, e la stessa minoranza, avevano immediatamente presentato ricorso al Consiglio di Stato, che nell’agosto 2012 aveva accolto l’istanza, sospendendo l’esecutività della sentenza del Tar di annullamento delle elezioni.
Nella motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, che è stata pubblicata il 6 marzo 2013, si legge tra l’altro: “ Questo Consiglio di Stato, con parere della sezione I, 23 febbraio 1984, n. 173/94, ha sottolineato l’impossibilità che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione. La disciplina recata dagli articoli 30 e seguenti del d.P.R. 16 maggio 1970, n. 570 va quindi letta e integrata alla luce della disciplina costituzionale che, dettando un requisito originario per la partecipazione alla vita politica, fonda il potere implicito della Commissione di ricusare le liste che si pongano in contrasto con detto precetto. Quindi il provvedimento con cui la Commissione elettorale, ha disposto l’esclusione della lista è legittimo, sulla scorta di un’adeguata motivazione in merito al contrasto con la disciplina costituzionale, in ragione del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di fascismo e libertà) e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista”.
Il primo giudice infatti aveva accolto il ricorso della lista esclusa, facendo proprio riferimento al Testo unico per la composizione e la elezione degli organi della Amministrazioni comunali (d.P.R. 570), secondo cui la Commissione elettorale può disporre la ricusazione delle liste solo nei casi tassativamente indicati. Ma per il Consiglio di Stato detta norma deve necessariamente essere integrata alla luce del dettato costituzionale.
Soddisfatto il sindaco Arturo Scopino rappresentato dai legali Vincenzo Colalillo, Paolo Sisti e Antonio Boschetti: “ Le motivazioni del Consiglio di Stato hanno accolto pienamente la nostra istanza. Eravamo convinti di essere dalla parte giusta e soprattutto siamo contenti di aver contribuito a fare chiarezza su un tema, quello della difesa della democrazia, che rappresenta la guida più alta di tutte le persone che sono chiamate a rappresentare le Istituzioni del nostro Paese”.
Nel ricorso la minoranza è stata rappresentata dagli avvocati Felicetta De Gregorio e Fausto Troilo.