Lanciano. “I Comuni, per poter istituire le Ztl, devono ottenere le autorizzazioni dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, mentre non risulta che codesto Comune le abbia ottenute, con conseguente illegittimità dei procedimenti di istituzione delle Ztl, pertanto anch’esse illegittime”: attacca così una istanza di Ascom Abruzzo in cui l’associazione, evidenziando una serie di irregolarità riguardo alle Zone a traffico limitato istituite a Lanciano, chiede al Comune “di annullare in autotutela tutte le sanzioni ad oggi elevate, riconoscendo coraggiosamente l’errore,… e l’immediata sospensione della Ztl”.
Il documento, a firma del presidente di Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino, è stato inviato alla Prefettura, alla Regione, alla magistratura, alla Polizia municipale di Lanciano e agli assessori al Commercio e all’Urbanistica del Comune di Lanciano. Nel lungo documento Ascom, dunque, chiede che le Ztl siano “rimosse, in quanto istituite in maniera irregolare e tutte le sanzioni amministrative irrogate ai cittadini – fa presente – sono illegittime. La quasi totalità delle infrazioni – scrive Ascom – sono state rilevate da apparecchiature elettroniche poste a sentinella di via dell’Asilo, di Corso Roma e di via Gennaro Finamore. Dette strade, val la pena evidenziarlo, sono tutte a senso unico e sottoposte alla Ztl; la scarsa chiarezza della segnaletica e la complessiva modalità di istituzione della Ztl ingenera confusione ed errori a parte della cittadinanza, sia essa munita di permesso, sia non rientrante tra i residenti. Nessuna segnalazione stradale rivolta all’automobilista in transito al varco elettronico rende noto quale delibera di Giunta comunale abbia istituito la Ztl della via percorsa. Sicché si ingenera l’affidamento sulla possibilità di transitare nelle ridette Ztl con il permesso di circolazione in proprio possesso. Tale affidamento costituisce causa di nullità delle sanzioni, in quanto il cittadino possessore di un permesso di transito ha il diritto di conoscere dal cartello affisso al varco Ztl quale sia la norma (id est delibera di Giunta Comunale) per la quale viene sanzionato! I titolari di autorizzazione – viene spiegato – vedono specificato che l’autovettura con la targa riportata può circolare in un dato quartiere, ma il Comune di Lanciano era ed è obbligato a rilasciare permessi per attraversare i varchi delle Ztl non facendo riferimento ai quartieri, ma solo alla via ove esiste la Ztl. La Delibera d’istituzione delle Ztl di Lanciano non ha mai previsto la possibilità di scambiare il nome della strada gravata dal varco con il nome del quartiere. Le strade di Lanciano hanno nomi diversi dai quartieri ed è difficile per tutti abbinare il nome della strada al quartiere. La legge non impone al cittadino, specie quando è destinatario di una norma precettiva, di fare interpretazioni “logiche”. Il Comune di Lanciano, né sulla segnaletica, né sugli accertamenti sanzionatori notificati, ha indicato quale sia la norma violata dal cittadino (delibera di Giunta comunale che ha istituito la Ztl sulla via specifica attraversata nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione)”.
“Il Comune di Lanciano – sottolinea Ascom – aveva ed ha l’obbligo anche di installare l’opportuna segnaletica visibile all’automobilista ad una distanza di almeno 80 metri ai sensi dell’art. 79 del Codice della Strada. L’amministrazione comunale di Lanciano, in tutti i casi rappresentati negli accertamenti, non ha affatto reso visibile a tutti li automobilisti il varco e la relativa segnaletica, informativa e semaforica. Infatti, in tutti i varchi dove sono state effettuate le sanzioni amministrative ci sono dei problemi di visibilità dei cartelli che indicano l’inizio delle Ztl, con conseguente difficoltà per percepire ed adeguarsi alla prescrizione.
Nello specifico, nel varco che introduce nella Ztl instaurata in corso Roma il cartello è appena visibile a una 20 di metri se si arriva da viale Cappuccini, ma se si arriva da via Spaventa, direzione Torri Montanare-Ferro di Cavallo, i cartelli si vedono soltanto quando si imbocca la rotonda: infatti, il cartello che preannuncia la Ztl che si trova davanti alla pizzeria Ok (Pizzeria corrente in via Spaventa 11 a 15/20 metri dal varco di Corsa Roma) è coperto dalla vegetazione. Stesso discorso si può riproporre se si imbocca via Spaventa dalla direzione opposta, ossia Ferro di Cavallo-Torri Montanare, i cartelli si vedono soltanto quando si imbocca la Ztl, in quanto è segnalato da un cartello a 20 metri dal varco che è piccolo e di difficile visibilità per le persone giovani e dalla vista ottimale, figuriamoci per una persona anziana e con problemi di vista. Su tale punto si è espresso il Tribunale di Lecce che annullava una sanzione perché i. segnali erano ravvicinati e poco visibili per la presenza di alberi. La sentenza del Giudice Ordinario fa espresso riferimento all’articolo 79 del codice della strada e al mancato rispetto delle prescrizioni sulla distanza della segnaletica e quindi attribuiva la colpa all’amministrazione comunale. Infatti il giudice Pierluigi D’Antonio, afferma che la presenza degli alberi, il traffico di autobus rendeva difficile la percezione del divieto da parte dell’automobilista, divieto che non viene anticipato da alcun preavviso. Il Comune ha in questo caso violato l’articolo 79 del codice della strada che regola la distanza e lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione. Nel caso di segnale di ingresso in Ztl, il codice della strada stabilisce uno spazio minimo di avvistamento del segnale di almeno 80 metri in maniera tale che i segnali siano percepibili dall’automobilista sia di notte che di giorno.
I segnali di prescrizione installati dal Comune di Lanciano non sono stati istallati ai sensi dell’art. 79 del Codice della Strada e infatti non sono visibili in uno spazio minimo di avvistamento di 80 metri, ma sono visibili soltanto a qualche decina di metri dal varco o addirittura all’imbocco del varco stesso, tale fatto è confermato dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Lanciano, n. 144/2017, Angela Calderoni”.
“Inoltre, – ribadice Ascom Abruzzo – il Comune di Lanciano sulle vie indicate ha posto i varchi elettronici in posizioni e zone ove è impossibile fare dietrofront ovvero evitare di cadere nella trappola della Ztl. L’ultima constatazione da fare è che con l’instaurazione di queste Ztl il Comune di Lanciano ha reso molto difficoltoso uscire e rientrare nel quartiere Borgo da parte dei propri residenti instaurando la Ztl su ben 3 strade a senso unico, ossia via dell’Asilo, corso Roma e via Gennaro Finamore. Infine il Comune di Lanciano non ha svolto diligentemente il dovere di informare i cittadini sul funzionamento delle Ztl, sulle date di inizio di funzionamento delle stesse o meglio sulla data in cui il passaggio all’interno delle medesime Zone a Traffico Limitato sarebbe stato sanzionato. Tale fatto è dimostrato dalla circostanza che, nel giro di 5 mesi, si sono verificate più di 9000 infrazioni, numeri da record.
L’amministrazione comunale non ha spiegato, o meglio comunicato, alla cittadinanza e soprattutto alle fasce più anziane e di diversa nazionalità (quindi con difficoltà maggiori nella comprensione della lingua italiana e di conseguenza delle norme relative agli accessi alle diverse Ztl) come possano essere utilizzate le autorizzazioni rilasciate ai residenti”.
“I “semaforini” posti ai varchi di entrata erano fuori legge, non contemplati né dal Codice della Strada, né dal suo successivo regolamento e quindi idonei a segnalare l’orario di apertura e di chiusura dei varchi, circostanza dimostrata dal fatto che tra coloro che ricevevano contravvenzioni c’era anche un avvocato che faceva ricorso e scriveva al Ministero per segnalare la presenza di semafori “irregolari”, che traevano in inganno. Tale irregolarità veniva accertata dal Ministero il quale ordinava al resistente, che eseguiva nel mese di febbraio, di rimuovere i semafori e di installare l’opportuna segnaletica luminosa con la scritta “Varco aperto” oppure “Varco chiuso” collegati con le “telecamere”, già presenti in altre città italiane. Da ciò deriva che i verbali di accertamento d’infrazione per violazione di Ztl meritano di essere annullati in quanto viziati ab origine. Le telecamere – spiega ancora Ascom – sono strumenti di misura ed in quanto tali devono essere sottoposti a manutenzione e taratura, per cui l’amministrazione comunale deve fornire la prova di aver sottoposto l’apparecchiatura di rilevamento a taratura presso l’ufficio pubblico (ufficio metrico) a ciò deputato”.
“Atteso che l’azione della pubblica amministrazione – viene rilevato – deve ispirarsi alla legalità e alla buona fede, anche nelle modalità con le quali essa si rapporta con i propri cittadini; che, nel caso che ci occupa, la mancanza delle prescritte autorizzazioni ministeriali, nonché delle norme relative al preavviso di varchi attivi, ex art, 79 Codice della Strada, si traduce in una condotta illegittima in quanto contra ius;
che la funzione delle norme, anche secondarie, di regolamentazione stradale deve essere di prevenzione degli illeciti e promozione e valorizzazione di una zona cittadina, ma non un espediente per sanzionare ignari cittadini ;
che, diversamente, la sanzione viene percepita come ingiusta e modalità spicciola per il comune di battere cassa a fronte dell’errore in cui la cittadinanza è, suo malgrado, indotta proprio da chi dovrebbe far rispettare quelle norme poste anche a loro tutela; che, più esplicitamente, il Comune di Lanciano, non appena verificato il possibile fraintendimento delle regole di accesso ai varchi, avrebbe dovuto immediatamente sospendere la validità delle norme istitutive della Ztl, in quanto le condizioni di luogo e le modalità erano tali da rendere impossibile o assai difficile il rispetto delle predette norme, illegittimamente previste e confusamente segnalate. In definitiva, la modalità con la quale la Ztl è stata congegnata è essa stessa causa delle tante violazioni riscontrate”. Di qui la richiesta di rimborso ai cittadini e di eliminazione della Ztl.