Trasferimento a Veterinaria: Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso

In questi giorni è stata pubblicata l’ordinanza n. 1593-2021 del Consiglio di Stato, che sospende, con decorrenza immediata, l’efficacia di una sentenza del Tar dell’Aquila con cui era stato rigettato il ricorso di una studentessa della provincia dell’Aquila volto ad ottenere l’accesso al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell’università di Teramo.  

 

La ragazza, laureanda al Corso di Tutela e Benessere Animale dello stesso ateneo, si era rivolta alla sezione del Tribunale amministrativo dell’Aquila per il tramite degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, al fine di richiedere il passaggio sul presupposto di posti vacanti e di un congruo numero di crediti universitari conseguiti presso il Corso di provenienza, molto affine alla Facoltà (a numero chiuso) di Veterinaria. I legali, nonostante il verdetto sfavorevole in primo grado, però, non si erano fermati, e avevano proposto appello d’urgenza al Consiglio di Stato, accolto dalla sezione sesta con ordinanza del 29 marzo,  in ragione della gravità del danno subito dalla studentessa.

Il provvedimento della Suprema Assise amministrativa è particolarmente importante in quanto le due sezioni del Tar Abruzzo si erano ritrovare su fronti opposti proprio con la sentenza della sezione aquilana, ostativa al trasferimento, che riconsiderava un precedente orientamento della stessa sezione, favorevole all’iscrizione dad anni successivi al primo delle Facoltà ad accesso programmato in presenza di posti disponibili e di un numero di cfu spendibili nel Corso a numero chiuso.

 

Con la sentenza n. 105 del 20 febbraio 2021, infatti, la sezione di Pescara del Tar Abruzzo, in continuità con le pronunce di questi anni nella vexata queaestio delle vertenze con le Università per l’iscrizione ad anni successivi al primo nei Corsi ad accesso programmato, aveva appena ribadito una serie di importanti principi, riaffermando il diritto degli studenti a vedersi sempre esaminate le istanze di passaggio di Corso mediante un’adeguata istruttoria sulla effettiva disponibilità di posti da accantonare anche per i trasferimenti da altri Corsi non ad accesso programmato.

Il cambio repentino di orientamento del Tar aquilano aveva gettato sconforto tra i ricorrenti, sancendo, con la sentenza oggi sospesa dal Consiglio di Stato, una vera e propria rottura, non solo con i precedenti di sezione, ma anche con la sezione gemella di Pescara, lasciata sola nella ricerca di un equilibrio tra disposizioni volte ad assegnare un contingente non valicabile di ricettività alle strutture universitarie di area medica e l’effettivo fabbisogno nazionale di personale in ambito sanitario nonché il diritto allo studio degli studenti.

L’avvocato Salvatore Braghini, nell’esprimere piena soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato, afferma che “se, da una parte, il filtro del test vorrebbe realizzare un certo standard qualitativo per l’istruzione universitaria ed evitare il sovraffollamento delle strutture afferenti all’area medica e sanitaria, dall’altro, è pur vero, che appendere il futuro dei giovani all’esito di domande a crocette mediante un’unica prova, peraltro influenzata da fattori casuali e imponderabili, non è affatto giusto. Esistono forme alternative di selezione più eque ed affidabili, come ad esempio il modello francese, che prevede l’iscrizione aperta a tutti ma con uno sbarramento alla fine del primo anno”.

 

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