Buoni fruttiferi: Poste Italiane condannata a liquidare gli interessi previsti sul “contratto” ad un risparmiatore della Val Vibrata

Nereto. I buoni fruttiferi di Poste Italiane vanno liquidati in base alla tabella prevista all’atto dalla sottoscrizione. E non in relazione agli inferiori redimenti da Poste Italiane.

 

E’ una sentenza potrebbe dischiudere scenari nuovi quella che ha emesso, nei giorni scorsi, il tribunale di Teramo.

Il tribunale ha accolto le ragioni dei titolari di tre buoni fruttiferi di 2milioni di lire ciascuno, sottoscritti da un risparmiatore della Val Vibrata nel settembre del 1986.

In pratica, la sentenza ha sancito, in maniera chiara, quello che era il diritto degli eredi dei buoni fruttiferi in scadenza. E che Poste Italiane deve liquidate gli importati riportati nella tabella presente sul retro dello stesso documento, e non gli inferiori rendimenti dichiarati dallo stesso Ente, affermando, quindi, la prevalenza di quanto riportato sul documento postale rispetto alle modifiche apportate con D.M. n. 148/1986 (Decreto Goria-Gava).

 

 

Il risparmiatore vibratiano, difeso dagli avvocati Annalisa Chiarini e Daniele Capuani, erede dei titolari sottoscrittori dei buoni, alla scadenza degli stessi, si era recato allo sportello di Poste Italiane vedendosi, però, opposta la disponibilità a liquidare solo la metà dell’importo riportato a tergo, motivata con la avvenuta modifica dei rendimenti in forza del decreto in questione.

Il giudice ha stabilito l’inadempienza delle Poste per quanto concerne il rimborso dei buoni e di riflesso la società è stata condannata a pagare 41mila euro. Somma che altro non è che la differenza tra un rimborso effettuato alla scadenza dei titoli e quello che, invece, al contrario andava liquidato al risparmiatore.

 

“Il giudice”, sottolineano i due avvocati, “ ha accolto la domanda attorea sottolineando che i buoni fruttiferi recavano a tergo una dicitura che specifica al possessore con esattezza l’importo che gli sarebbe corrisposto a seconda dell’anno in cui gli stessi sarebbero stati presentati all’incasso per il rimborso, a nulla rilevando quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta secondo la quale gli stessi sarebbero stati emessi con un errata stampigliatura.

Come correttamente segnalato dal Tribunale di Teramo, i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c.; ciò nonostante il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.”

Si tratta, senza dubbio, di una importante decisione a favore dei risparmiatori titolari di buoni postali fruttiferi che in questi anni, ignari dei propri diritti, sovente si vedono riconoscere sulla base di una unilaterale applicazione normativa retroattiva, rimborsi di gran lunga inferiori rispetto a quelli espressamente indicati nei buoni e, quindi, effettivamente spettanti.

 

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