Pescara, Eriberto: il Consiglio di Stato conferma la decadenza della concessione

Pescara. Il Consiglio di Stato ha ordinato il decadimento della concessione, già adottato dal Comune, verso la società Ristorazione Srl, titolare dello stabilimento balneare Eriberto.

Con ordinanza n. 724 pubblicata il 23 marzo scorso, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha infatti rigettato la sospensiva richiesta dalla Srl sulla sentenza del Tar che aveva disposto la decadenza della concessione.

“Si tratta di un ulteriore provvedimento che chiarisce le diverse competenze e responsabilità tra Demanio Marittimo nelle sue articolazioni centrali e periferiche e soggetti concessionari”, commenta l’assessore al Demanio Enzo Del Vecchio, “Come detto, già il 14 ottobre 2016, con sentenza n. 329/16 il Tar Abruzzo – Sezione di Pescara aveva respinto il ricorso con cui la società chiedeva al Giudice amministrativo di dichiarare illegittimo, e quindi di annullare, il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima relativa agli spazi destinati alla ristorazione della struttura, emesso dal dirigente del Servizio Demanio Marittimo del Comune nel 2005 e, inoltre, di condannare lo stesso Ente al risarcimento dei danni”.

“L’Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato” conclude Del Vecchio, “in attesa della sentenza che ci sarà fra qualche mese, non solo ribadisce la linea del pronunciamento precedente, ma pone un punto fermo su una materia particolarmente delicata, soprattutto in un momento in cui per effetto della direttiva Bolkestein pende la decisione per quanto riguarda gli affidamenti ai concessionari. L’Ordinanzapubblicata il 23 marzo scorso è un pronunciamento importante e atteso, seguito giudizialmente dall’avvocato Marco De Flaviis per l’Avvocatura Comunale, che ne sta seguendo il cammino passo dopo passo”.

In ottobre il TAR aveva riconosciuto la legittimità del potere discrezionale del Comune e del Demanio connesso all’adozione del provvedimento estremo di decadenza, questo osservando i principi di gradualità e proporzionalità nell’applicazione della sanzione. In pratica il ricorrente sosteneva l’illegittimità della decadenza per mancato pagamento dei canoni, ritenendoli non dovuti, perché non aveva potuto esercitare l’attività di ristorazione per cause indipendenti dalla sua volontà, tra cui la mancata definizione della sanatoria degli abusi edilizi preesistenti. “Il Tribunale amministrativo”, precisa l’assessore, “allora ha vidimato l‘attività svolta dal Comune, che ha correttamente seguito l’iter procedimentale previsto dalla normativa demaniale per l’adozione dell’atto, avendo puntualmente diffidato la concessionaria ad adempiere al pagamento dei canoni pregressi dal 2008 in poi, i cui importi erano stati peraltro ridotti dal Comune tenuto conto dell’uso effettivo del bene demaniale. Quella sentenza ha ben rilevato che la chiusura dell’attività era comunque addebitabile alla concessionaria e che questa non solo non aveva indicato le ragioni per cui non aveva provveduto alla sanatoria degli abusi edilizi rilevati, ma nemmeno aveva esercitato alcun mezzo di tutela per censurare tale mancata conclusione. Né erano possibili altre vie, come quella del “condono”previsto dal comma 484 dell’art. 1 L. 28 dicembre 2015 n. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”), in quanto a tale data il procedimento si era già concluso. Contro tale pronunciamento la Srl ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensiva della sentenza citata, l’ordinanza respinge tale richiesta e ribadisce dunque l’assoluta correttezza procedimentale tenuta dal Comune di Pescara, un atto che richiama tutti i soggetti ,sia i concessionari che i gestori, al rispetto delle regole”.

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