Multa non pagata a quanto ammonta lo sconto? Tutti quello che devi sapere per quanto riguarda questa problematica comune.
Cosa succede se non si paga la multa entro i 60 giorni di tempo limite? Entro questo periodo infatti, la sanzione è concepita in misura ridotta, ovvero vi è uno sconto del 30% che diminuisce con il passare del tempo. Entro i primi 5 giorni, il prezzo sarà minimo, mentre più si aspetta e più si pagherà.
Se la multa supera i 200 euro, è possibile rateizzarla. Ma vale comunque la regola dei 60 giorni. Una multa stradale può rivelarsi un’esperienza costosa se non viene pagata tempestivamente. Tuttavia, esistono vantaggi che andremo a scoprire nel corso dell’articolo.
Quanto costerà una multa non pagata entro i 60 giorni
Se la multa viene pagata entro i primi cinque giorni dalla notifica, è possibile ottenere uno sconto del 30% sull’importo indicato nel verbale. Ad esempio, se il costo della multa è di 150 euro, il pagamento entro il quinto giorno richiederà solo 105 euro.
Tuttavia, per le multe per divieto di sosta, i cinque giorni decorrono dalla data in cui il verbale viene notificato a casa, poiché il foglio lasciato sul parabrezza non costituisce notifica ufficiale.
Le multe pagate entro i primi sessanta giorni dalla notifica consentono il pagamento “in misura ridotta”, pari al minimo previsto dalla norma sanzionatoria. Quindi, nel nostro esempio, il pagamento entro i primi sessanta giorni richiederà l’importo pieno di 150 euro.
In caso di contestazione, è necessario comunque effettuare il pagamento durante la procedura di reclamo, a meno che un giudice non sospenda l’esecuzione della sanzione.
Se si decide di pagare la multa dopo sessanta giorni, l’importo da corrispondere sarà quello “in misura ordinaria”. Questo importo corrisponde alla metà dell’importo massimo previsto dalla normativa sanzionatoria. Inoltre, saranno applicati interessi del 10% ogni sei mesi, aumentando così l’importo totale della multa.
Se non si paga la multa e il tempo continua a trascorrere, l’importo da pagare aumenta ulteriormente. In questo caso, il Comune iscriverà il debito a ruolo e avvierà la procedura di recupero coattivo, applicando anche gli oneri di riscossione.
Il recupero coattivo può avvenire tramite l’invio di un’ingiunzione fiscale da parte del Comune o di una cartella esattoriale da parte dell’agente di riscossione convenzionato. Dalla notifica della cartella, si applicheranno interessi trimestrali secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Economia.
A questo punto, l’Esattore può procedere al pignoramento dei beni dell’automobilista o all’iscrizione di un fermo amministrativo sull’auto del debitore. Questo fermo impedisce la circolazione dell’auto fino a quando il debito non viene estinto. È possibile sospendere il fermo dei veicoli richiedendo la rateizzazione del debito e pagando la prima rata. Solo con il pagamento dell’ultima rata, il fermo verrà cancellato.
Il fermo può essere iscritto su qualsiasi auto del debitore e non necessariamente su quella con cui è stata commessa l’infrazione stradale. Per richiedere la sospensione del fermo, è necessario recarsi presso lo sportello dell’Esattore, effettuare il pagamento e ottenere una ricevuta. Questa ricevuta dovrà essere presentata al Pra, che provvederà alla sospensione del fermo.