Spuntano nuove delucidazioni riguardanti il TFR e l’imposta sostitutiva. A chiarire il tutto ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate. Cosa bisognerà sapere.
La recente Risoluzione n. 68 del 7 dicembre dell’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti essenziali in merito all’imposta sostitutiva da versare sulla rivalutazione fondo TFR da parte dei sostituti di imposta. Grazie alla risoluzione è possibile rispondere ad un interpello presentato da un Consiglio Nazionale che rappresenta i propri iscritti andando a sollevare dei dubbi sulle modifiche di calcolo.
Nel dettaglio i cittadini hanno chiesto chiarezza sull’acconto dell’imposta e sulle rivalutazioni del fondo TFR contenute nell’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. I sostituti d’imposta sono tenuti a versare l’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR entro il 16 febbraio dell’anno successivo e entro il 16 dicembre dell’anno in corso, con l’obbligo di versare un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente.
TFR e imposta sostitutiva, l’Agenzia delle Entrate chiarisce tutto: arriva la risoluzione n. 68
La risoluzione affronta la questione del calcolo dell’acconto, fornendo indicazioni cruciali per il prossimo adempimento in scadenza il 18 dicembre. L’interpello sottolinea che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel 2022 ha avuto un impatto significativo sulla rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2022. Tuttavia, nel 2023, si prevede un coefficiente di rivalutazione notevolmente inferiore.
Per questo motivo il Consiglio Nazionale chiede se il sostituto d’imposta possa calcolare l’acconto entro il 16 dicembre 2023 stimando la rivalutazione del TFR che maturerà alla fine dell’anno. Le Entrate concordano con l’istante, affermando che il sostituto d’imposta può effettuare il calcolo dell’acconto basandosi sulla rivalutazione presunta che sarà accantonata al fondo TFR nel 2023. Questo approccio permette di evitare eccedenze a credito in fase di saldo.
Allo stesso tempo sottolineano che se l’acconto risulta insufficiente rispetto all’imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR l’insufficiente versamento sarà soggetto a sanzioni, salvo la possibilità di regolarizzare la situazione attraverso il ravvedimento operoso.
Grazie alla risoluzione n.68 quindi i cittadini hanno a disposizione un chiarimento prezioso per i sostituti d’imposta. Adesso quindi tutti loro potranno adottare un approccio basato sulla rivalutazione presunta per evitare eccessi di pagamento in fase di saldo. Se avete qualsiasi dubbio in merito chiedete sempre al vostro Caf di fiducia oppure al vostro commercialista per essere sicuri di fare la cosa giusta e non avere problemi in futuro.