Cerchiamo di capire se ci sono dei lavori che è possibile effettuare senza aver aperto la Cila. Tutte le informazioni utili.
La disciplina dell’attività edilizia prevede diverse tipologie di abilitazione amministrativa a seconda dei lavori di recupero del patrimonio edilizio da realizzare. È importante conoscere queste regole per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
In caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si specifica la data di inizio dei lavori e si attesta che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili. Bisogna fare attenzione a seguire correttamente questi passaggi per non incorrere in sanzioni o perdere i benefici fiscali previsti.
Cosa sapere per i lavori senza Cila
L’attività edilizia libera non significa che non ci siano comunque obblighi da rispettare, come ad esempio il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro e la qualità dell’opera. Per questo motivo, è fondamentale trovare un professionista qualificato e affidabile che possa seguire correttamente tutti i passaggi e garantire la sicurezza durante i lavori.
Inoltre, è essenziale tenere presente che in caso di mancata presentazione del titolo abilitativo o della comunicazione Cila, si rischia di incorrere in sanzioni amministrative che possono essere molto onerose. Il mancato rispetto di queste norme potrebbe comportare problemi in caso di vendita dell’immobile, ad esempio in termini di responsabilità civile.
Infine, è importante segnalare la presenza di documenti utili, come il Glossario Unico delle principali opere edilizie in attività di edilizia libera e la Tabella A, che indica la categoria di lavoro, procedura richiesta e titolo edilizio necessario.
Il decreto legislativo n. 222/2016 ha riorganizzato i titoli e gli atti legittimanti gli interventi edilizi. Attualmente, la disciplina vigente prevede diverse categorie di attività edilizia.
- Attività edilizia “totalmente libera”: si tratta di interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né specifica comunicazione al Comune.
- Interventi “in attività libera”: sono realizzabili dopo aver comunicato al Comune l’inizio dei lavori (Cila) e aver ottenuto una relazione asseverativa del tecnico.
- Attività edilizia soggetta al permesso di costruire: riguarda gli interventi edilizi indicati nell’articolo 10 del Testo unico sull’edilizia. Per questi lavori è necessaria la concessione del permesso di costruire.
- Attività edilizia soggetta a “super Scia”: è un’alternativa al permesso di costruire per determinati tipi di intervento.
- Attività edilizia soggetta a “Scia”: riguarda gli interventi edilizi non compresi nelle categorie precedenti.
Gli interventi che possono essere effettuati senza la comunicazione Cila sono principalmente opere di manutenzione ordinaria, come il risanamento e l’adeguamento degli edifici e degli impianti.