Molti utenti hanno il diritto al rimborso bollette, soprattutto da quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato i fornitori di energia. I dettagli.
SI parla di almeno 15 milioni di euro di sanzioni per 6 operatori di energia, che avrebbero aumentato le tariffe applicando modifiche unilaterali ai contratti degli utenti.
In pratica, gli aumenti di questi ultimi mesi sarebbero stati ingiustificati, soprattutto perché il Decreto Aiuti Bis ordinava proprio di non aumentare i prezzi almeno fino a giungo 2023. I 6 fornitori di energia sanzionati, tutti quelli più noti, in pratica, non hanno rispettato le normative e hanno agito contro la Legge.
Adesso ai consumatori spetta il rimborso, ma per ottenerlo è necessario avviare una procedura specifica.
Le aziende di fornitura di luce e gas si sono comportate in modo illegale perché hanno aumentato i prezzi senza avvertire i clienti. Le procedure corrette sarebbero state quelle di avvisare l’utente dei rialzi, offrendo il diritto di cambiare fornitore. Molte lettere non sono mai state inviate, e in alcuni casi il contratto è stato modificato unilateralmente, senza cioè che il cliente lo sapesse.
Bisogna dunque verificare le ultime bollette e il contratto di fornitura. Se l’accordo stipulato non prevede il prezzo variabile o l’indicizzazione al Pun (per l’energia) o al Psv (per il gas) il gestore è costretto ad applicare la tariffa che è indicata nel contratto.
Se il gestore ha aumentato i prezzi senza poterlo fare o se ha modificato il contratto senza il consenso del cliente, allora quest’ultimo può fare reclamo. La procedura è un po’ complessa ma chiunque può espletarla anche in autonomia.
Per prima cosa bisogna inviare una PEC (o Raccomandata A/R) al gestore indiando tutti i riferimenti del contratto e i propri dati, nonché la motivazione del reclamo e tutta la documentazione utile, come la copia del contratto, le bollette eccetera.
Il fornitore di energia è per Legge tenuto a rispondere al reclamo, entro 30 giorni solari. Se non provvede, dovrà dare un indennizzo al richiedente, a seconda dei vari giorni di ritardo della risposta. L’indennizzo deve essere presente nella bolletta successiva.
A questo punto il gestore può rispondere in vari modi al cliente, accettando il reclamo o rifiutandolo oppure non rispondendo affatto. Se ciò avviene e dopo 40 giorni non si ha risposta si deve avviare il servizio di conciliazione. Questo anche nel caso la risposta del fornitore di energia non sia ritenuta soddisfacente.
Per attivare la conciliazione, l’utente deve registrarsi alla piattaforma ufficiale di ARERA, e compilare la domanda che è presente sul sito, allegando anche in questo caso tutti i dati e la documentazione necessaria.