Prescrizione interessi, la Corte di Cassazione ‘boccia’ l’Agenzia delle Entrate: italiani felici

In questi giorni la Corte di Cassazione ha deciso di pronunciarsi sulla prescrizione degli interessi. La sentenza boccia l’Agenzia delle Entrate, con la notizia che fa esultare tantissimi italiani

L’articolo 2948 del Codice Civile, al numero 4, stabilisce che gli interessi si prescrivono entro cinque anni. Tale norma, secondo una consolidata giurisprudenza, ha un’applicazione generale indipendentemente dalla natura dell’obbligazione principale e dalla tipologia di interessi applicati. Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza numero 13781/2023 per affrontare una situazione particolare, in cui l’Agenzia delle Entrate ha manifestato consapevolezza dell’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato ma ha chiesto una sua revisione.

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Prescrizione interessi, la Corte di Cassazione ‘boccia’ l’Agenzia delle Entrate: italiani felici – Credits ANSA – Abruzzo.cityrumors.it

La questione sollevata riguarda l’ipotesi di introdurre una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria per gli interessi, sganciata dalla disciplina ordinaria. Si propone una differenziazione del regime prescrizionale in base alla fonte degli interessi e un’omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale. Ma la Corte di Cassazione ha respinto l’ipotesi spiegando anche il motivo.

Prescrizione interessi, la Corte di Cassazione boccia l’Agenzia delle Entrate: i motivi

La Corte di Cassazione ha quindi deciso di respingere l’ipotesi dell’Agenzia delle Entrate, ma non solo. Infatti l’organo ha ritenuto che le argomentazioni proposte siano poco convincenti e estranee alla disciplina di diritto comune, da cui è opportuno partire. In base all’articolo 2948 del Codice Civile, punto 4, tutte le tipologie di interessi, compresi quelli legati a obbligazioni tributarie, si prescrivono entro cinque anni.

La Cassazione ha deciso
Cosa dice la sentenza della Corte di Cassazione, è un momento storico – Credits ANSA – Abruzzo.cityrumors.it

Nello specifico la Corte ha sottolineato che il punto 4 dell’articolo 2948 è una norma speciale che non fa differenziazioni tra le varie tipologie di interessi. Il legislatore ha voluto esplicitamente svincolare la prescrizione dell’obbligazione accessoria (interessi) da quella dell’obbligazione principale (quota capitale), che solitamente gode di una prescrizione più lunga.

Sebbene l’obbligazione accessoria sorga insieme all’obbligazione principale e non maturi più quando la seconda è estinta, comunque la corte ha chiarito che nel momento in cui la quota interessi è maturata, essa assume una vita autonoma rispetto alla quota capitale ai fini della prescrizione.

Questo vuol dire che la proposta di legare la prescrizione della quota interessi a quella della quota capitale, anche nel contesto di un debito tributario, è stata respinta dalla Corte di Cassazione. La prescrizione degli interessi rimane, pertanto, fissata a cinque anni come disposto dal Codice Civile.

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