PEC, l’uso di questo metodo di notificazione sta diventando sempre più comune. Quindi occorre consultare spesso la casella postale.
L’acronimo PEC sta per Posta elettronica certificata, un sistema di notifica digitale sempre più diffusa e ormai utilizzata da privati cittadini quanto da uffici e amministrazione pubblica. Anzi come noto per le società, le aziende, per i professionisti tenuti all’iscrizione ad albi possedere un indirizzo di posta elettronica certificata è un obbligo di legge fin dal 2018, partendo dal presupposto che la PEC ha il medesimo valore di notifica della raccomandata.
I loro indirizzi sono presenti nei registri INI-PEC e poi sono stati riportati su INAD (Indice nazionale dei domicili digitali). Questo consente di avere la certezza che tutti i messaggi della Pubblica Amministrazione siano regolarmente recapitati, evitando disguidi e accelerando tutta la procedura di consegna con un risparmio nelle spese di notifica. L’iscrizione all’INAD non è obbligatoria per le persone fisiche non imprenditoriali, ma bisogna tenere presenti alcuni aspetti.
Come detto l’iscrizione all’INAD non è obbligatoria per i privati cittadini non imprenditori, resta dal 2023 una facoltà. Con l’iscrizione comunque anche i non imprenditori provvisti di PEC possono avere un domicilio digitale per i contatti con la Pubblica Amministrazione.
Questo significa che per i cittadini iscritti all’INAD la notifica delle multe stradali non avviene con la consueta raccomandata, ma direttamente con la PEC. Quindi in tutti i casi di contestazione differita, quando non è possibile fermare il veicolo sul posto, la notifica del verbale di contravvenzione avviene attraverso invio di raccomandata a/r, oppure mediante consegna di un incaricato, o attraverso PEC, se presente nei registri appositi.
In altre parole i privati cittadini iscritti di all’INAD possono ricevere le multe sulla propria casella postale certificata. La notifica del verbale di accertamento della trasgressione al Codice della Strada è valida per il mittente, nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione e per il destinatario, quando si genera la ricevuta di avvenuta consegna.
Dunque se la ricevuta di accettazione è generata entro i tempi previsti dalla legge (90 giorni dall’accertamento della violazione previsti per la notifica del verbale) il mittente, l’ente accertatore della violazione, avrà adempito ai suoi obblighi. Bisogna ricordare che la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna sono generate pochi secondi l’una dall’altra.
C’è quindi una presunzione di conoscenza, in base alla quale è un onere del destinatario leggere le mail inviate via PEC, a meno che non dimostri di essere stato impossibilitato ad averne notizia. In altre parole, una multa recapitata correttamente via PEC vale lo stesso, anche se non letta dal destinatario. Nella PEC di notifica della multa deve essere presente, inoltre, la firma digitale di chi ha scritto il verbale e nell’oggetto si deve indicare che si tratta di una sanzione per violazione del Codice della Strada.