Divorzio, mantenimento e pensione di reversibilità: cosa cambia con la nuova nota dell’INPS

L’Inps ha rilasciato una comunicazione riguardante la reversibilità dei coniugi divorziati. Attenzione alle nuove regole.

Quando si parla di divorzio, assegno di mantenimento e pensione di reversibilità è bene non dare mai nulla per scontato e tenersi costantemente aggiornati in merito alle possibili modifiche e variazioni di leggi o regole. Potrebbero infatti comportare un sostanziale cambiamento per quanto concerne gli importi erogati, i tempi e le modalità di erogazione.

Cosa cambia in caso di decesso su assegno reversibilità
Divorzio, mantenimento e pensione di reversibilità: cosa cambia con la nuova nota dell’INPS-Abruzzo.cityrumors.it

A tal proposito è importante concentrarsi sull’ultima comunicazione dell’Inps che va a fornire un chiarimento importante legato a questo ambito. Ovvero al fatto che vi sia diritto o meno alla reversibilità, nel caso di divorziati senza assegno, qualora i due ex coniugi non si siano rispostati. Cerchiamo di comprendere meglio la questione entrando nel merito del messaggio diffuso dall’Istituto.

Comunicazione Inps su divorziati e assegno di reversibilità

Come specificato dall’Istituto devono sussistere specifiche condizioni affinché, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della Legge 898/1970, il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione di reversibilità oppure in alternativa ad una quota di assegno (se presente anche un coniuge superstite).

Reversibilità dopo divorzio e condizioni da rispettare
Quando il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?- Abruzzo.cityrumors.it

Bisogna cioè essere in presenza di titolarità pregressa dell’assegno divorzile e dell’assenza di nuove nozze. Questo in quanto il matrimonio va ad escludere in via definitiva il diritto alla reversibilità.

Ancora, deve sussistere l’anteriorità del rapporto dal quale il trattamento pensionistico trae origine rispetto alla sentenza di divorzio; nello specifico la data di avvio del rapporto assicurativo del de cuius dovrà risultare anteriore rispetto alla data della sentenza di divorzio.

Qualora il defunto, nel caso di decesso, non era ancora in pensione, occorrerà effettuare il perfezionamento dei requisiti di contribuzione e di assicurazione. Nella circolare Inps 19/2022 vengono fornite anche ulteriori istruzioni: si specifica ad esempio che la titolarità dell’assegno divorzile va intesa come attuale, oltre che come concretamente fruibile, nel momento del decesso dell’ex coniuge.

E che il coniuge separato ha diritto, in qualità di coniuge superstite, alla pensione di reversibilità. L’Istituto ha fornito tutti i chiarimenti sulla base dell’orientamento della Cassazione, in seguito a due sentenza, la 2606 del 2018 e la 7464 del 2019.

Sulla base di esse è emerso che il coniuge abbia comunque diritto alla pensione di reversibilità. In sostanza ad oggi non sussistono differenze di trattamento per il coniuge separato sulla base del titolo della separazione. Un cambiamento importante rispetto al passato quando era l’assegno divorzile a fare la differenza e senza il quale non vi era il diritto a ricevere la pensione ai superstiti.

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