Conto cointestato: il vero proprietario non è chi credi, l’avvocato svela i rischi

A chi spetta la proprietà di un conto cointestato? Attenzione ai rischi! Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il conto corrente cointestato, come dice la parole, è di proprietà di due o più persone. La titolarità tocca quindi a tutti i cointestatari, secondo le quote prestabilite.

Conto Corrente cointestato cosa succede alla morte di uno dei due
Conto cointestato: il vero proprietario non è chi credi, l’avvocato svela i rischi-Abruzzo.cityrumors.it

Ma come funziona e cosa succede quando ad esempio uno dei due contitolari muore. Chi è il legittimo proprietario? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Conto corrente cointestato, cosa succede in casa di decesso

Nel momento in cui il conto corrente è cointestato, ciascuno dei due comproprietari ne possiede una quota. Questa, in assenza di diversi accordi tra le parti è pari al 50%.

In pratica, ciascun cointestatario ha la metà dell’importo della giacenza. Ciò però non costituisce un vincolo alla possibilità di fare prelievi anche oltre tale limite. Le relazioni di ognuno dei soggetti con la banca sono gestite secondo il principio della solidarietà attiva e passiva. Ma vediamo il tutto nel dettaglio.

Euro sul conto corrente
Conto cointestato, chi è il proprietario? Non commettere tali errori – Abruzzo.cityrumors.it

Secondo l’articolo 1854 cod. civ.: “Nel caso in cui il conto è intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

Tale norma regola l’ipotesi del conto corrente cointestato a firme disgiunte: per poter parlare di solidarietà attiva nei confronti della banca, ogni cointestatario deve essere libero di compiere operazioni senza il bisogno dell’autorizzazione dell’altra controparte.

Diversamente, per le transazioni serve il consenso di tutti i correntisti. Può succedere che una persona cointesti il proprio conto a un terzo. In questo caso tale atto si considera una donazione della metà della giacenza sul conto. Ciò richiede un’atto notarile se la somma depositata è particolarmente elevata rispetto alle capacità economiche del donante.

Tuttavia, potrebbe accadere che la cointestazione sia solo strumentale a consentire a un’altra persona (il donatario) di gestire il conto corrente al posto di un’altra, il donante. Quest’ultima si può dimostrare per via del fatto che gli accrediti sul conto provengono da uno solo dei cointestatari. Questa considerazione ha un’importante conseguenza pratica: alla morte del donante, l’altro cointestatario non potrà trattenere per sé il 50% del conto sostenendo di averlo ricevuto in donazione.

Tutta la giacenza sarà oggetto di successione e andrà divisa equamente tra gli eredi. Al momento dell’apertura del conto, i cointestatari possono scegliere per la firma disgiunta o congiunta:

  • Nel caso di conto a firma disgiunta: ciascun cointestatario può operare sul conto autonomamente, senza la necessità della firma degli altri;
  • nel caso di conto a firma congiunta: per agire sul conto è necessaria la firma di tutti i cointestatari.

Inoltre il conto cointestato non si estingue con la morte di uno dei cointestatari. La quota del soggetto defunto andrà in successione invece l’altra quota resterà all’altro cointestatario. Quest’ultimo potrà poi decidere se chiudere o meno il conto.

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