Di condono edilizio si parla quasi sempre sotto il profilo politico e quasi mai sotto quello tecnico. Ecco la documentazione necessaria
Il dibattito sul condono edilizio è, da sempre, molto acceso in Italia. Oggi se ne è ritornato a parlare in maniera molto assidua. Spesso, però, se ne parla solo e soltanto sotto il profilo politico, tralasciando ciò che, invece, attiene alle questioni tecniche. Come, per esempio, la documentazione necessaria.
Anche i cittadini, infatti, dibattono e si azzuffano sulle implicazioni più o meno etiche del provvedimento. Anche ora, che il ministro Matteo Salvini ha proposto il Piano “Salva Casa” si discute più che altro della opportunità o meno di “premiare” chi ha costruito contro le regole.
Sarebbe bene, invece, che tutti coloro che intendono usufruire di tale possibilità conoscessero quali sono i documenti da presentare. Per esempio, sappiate che non basta solo il certificato di agibilità. Ecco una recentissima sentenza che chiarisce tutto.
Con la sentenza n. 3930 del 30 aprile scorso, i giudici hanno chiarito la differente funzione tra il certificato di agibilità e il permesso di costruire, sottolineando l’inidoneità del primo a sostituire i titoli edilizi necessari. La sentenza evidenzia che il certificato di agibilità e il permesso di costruire hanno ruoli distinti nel processo edilizio.
Il permesso di costruire è un titolo abilitativo necessario per realizzare nuovi edifici o per eseguire significative modifiche a quelli esistenti. Esso attesta la conformità dell’opera alle normative urbanistiche e edilizie vigenti.
D’altra parte, il certificato di agibilità attesta che l’edificio, una volta completato, è idoneo all’uso previsto e conforme alle norme di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Esso viene rilasciato dopo la conclusione dei lavori, previa verifica che l’edificio rispetti tutte le normative necessarie per garantire la vivibilità degli ambienti.
I giudici hanno sottolineato che il certificato di agibilità non può essere utilizzato come sostituto del permesso di costruire. Quest’ultimo, infatti, è essenziale per l’approvazione del progetto edilizio e per l’avvio dei lavori, mentre il certificato di agibilità interviene solo successivamente, a lavori ultimati, per garantire che l’edificio sia conforme agli standard di sicurezza e abitabilità.
La pronuncia n. 3930 del 30 aprile scorso è significativa poiché chiarisce un punto cruciale nella normativa edilizia, prevenendo interpretazioni errate che potrebbero portare a violazioni delle regole urbanistiche. Gli operatori del settore edile, gli amministratori locali e i cittadini devono quindi considerare distintamente i due certificati, comprendendo che il possesso del certificato di agibilità non esonera dall’obbligo di ottenere il permesso di costruire prima di iniziare qualsiasi intervento edilizio.