Quale è la prassi da seguire nel caso in cui due coniugi decidano di separarsi e uno di loro debba cercare di ottenere l’Assegno Unico? Ecco cosa fare.
Quando si arriva ai ferri corti col proprio coniuge, è necessario porsi dinnanzi a tutta una serie di questioni delicate che rischiano di minare la serenità con cui anche una separazione può essere vissuta. Certo, separarsi non è mai l’ideale ma, con qualche piccolo accorgimento, si può arrivare a chiarire determinati punti soprattutto di natura finanziaria, che potrebbe rivelarsi delle spine nel fianco.
Un problema può dipendere per esempio, dal cosiddetto assegno unico e universale per i figli a carico. Si tratta di una misura assistenziale, erogata a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni e senza limiti d’età nel caso di figli disabili. L’assegnazione di tale sussidio, avviene in base all’ISEE familiare ma, nel caso di una separazione, quale reddito ISEE va considerato?
Come dividere l’ISEE tra ex coniugi
Bisogna sempre pensare al benessere dei bambini e, per fare ciò, le famiglie possono ricorrere a dei sussidi statali come l’assegno unico e universale per i figli a carico. Essendo una misura erogata in base al reddito ISEE, in caso di separazione le cose rischiano di complicarsi un po’ ma, per fortuna, ci sono delle soluzioni.
In una situazione ipotetica in cui la sentenza di separazione venga erogata, sancendo l’affidamento dei figli al 50% ai coniugi con la rinuncia dell’assegno unico del padre in favore della madre, che però continuano a vivere nella stessa casa in attesa di trovare sistemazioni separate, si dovrebbe arrivare a poter ottenere due redditi ISEE separati così che ogni coniuge possa richiedere l’assegno unico in autonomia, senza dipendere dall’ex.
L’assegno unico universale, in linea di massima, viene già erogato in egual misura tra chi esercita la responsabilità genitoriale e dunque, anche in caso di affidamento congiunto dei figli, non dovrebbero esserci problemi. Possono però essere i genitori, a stabilire che il contributo venga erogato solo a uno dei due, con una procedura privata.
Per quanto riguarda l’ISEE a cui si farà riferimento per stabilire l’entità dell’assegno erogato, bisogna guardare a quello del nucleo dove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del Decreto Legislativo 230/2021 che considera ‘nucleo’ con entrambi i genitori anche quello in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato, divorziato o non convivente.