Quando si mette il cartello “vendesi”, che imposte e marche da bollo bisogna pagare? Fai attenzione, perché rischi grosso.
Un argomento non molto chiaro è quello sulle regole per i cartelli “vendesi o “affittasi”, che vengono messi da proprietari o agenti immobiliari che vogliono vendere o affittare l’immobile. Capita spesso di applicare marche da bollo che in realtà non erano necessarie, generalmente perché il suo costo contenuto porta a usarla anche quando non dovuto per sicurezza.
Per contro, le multe per imposta dovuta e non pagata sono molto più costose dei problemi relativi alla bolla d’imposta, ed è importante sapere quando e dove devi pagarle. Ecco tutto ciò che devi sapere in questa situazione.
La confusione, in genere, nasce dal fatto che ci sono diverse normative a cui fare riferimento. C’è quella che si occupa dell’imposta di bollo su questi cartelli (il Dpr 642/1972) e quella che regola pubblicità e affissioni pubbliche (D. lgs. 507/1993), che parla dell’esenzione dell’imposta se si rispettano certi limiti. A questi subentrano i regolamenti comunali individuali che, anche se non modificano la normativa in questione, possono scendere nei dettagli e aggiungere specifiche extra da tenere a mente. Da non dimenticare, infine, che cartelli e insegne devono tutti rispettare il Codice della strada, nello specifico l’articolo 23 sulla tutela dell’ordine e visibilità della segnaletica.
Bisogna quindi procedere con ordine. Partiamo dalle esenzioni delle imposte citate dalla 507/1993. Questa prevede l’esenzione solo se il cartello è nelle immediate adiacenze dell’immobile e non supera 1/4 di metro quadrato. Si parla, quindi, di un cartello da mettere in vetrina o sulla porta d’ingresso, o comunque molto vicino all’edificio. Aiuta anche se il cartello specifica espressamente l’immobile in vendita, per semplificare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.
Cartello “vendesi”: quando si pagano le imposte
Considerando questo, quando vanno pagate le imposte? Per linea generale, quando il cartello è posizionato lontano delle immobile o più grande di 1/4 di metro quadrato va pagata l’imposta pubblicitaria. Per pagarla basta rivolgersi all’ufficio comunale e richiedere l’autorizzazione, pagando una barca da bollo da 16 euro e una seconda marca da bollo per l’autorizzazione di esposizione. Una volta fatto questo saranno state rispettate le leggi fondamentali per l’imposta pubblicitaria.
Esistono, però, dei regolamenti comunali che possono richiedere procedure extra. Particolare attenzione viene richiesta dai cartelli “venduto”, normalmente usati dalle agenzie immobiliari, perché non esiste ancora una legge univoca che stabilisce se questi rientrano nell’esenzione o meno. Nel 2013, a Torino, molti agenti immobiliari vennero multati proprio per non aver pagato l’imposta sui cartelli “venduto”, visto che non erano considerati utili alla compravendita e usati solo a scopo pubblicitario.
Queste multe arrivarono oltre i 500 euro, 100 volte superiore alla tassa da pagare. È quindi bene consultare le leggi locali per controllare se ci sono regolamentazioni extra da rispettare. Da non dimenticare, infine, l’articolo 23 del codice della strada, che vuole l’autorizzazione del proprietario della strada prima di applicare cartelli sulla strada stessa.