Cartelle esattoriali: se commetti questo errore sei obbligato a pagarle

Una sentenza della Cassazione ha fatto chiarezza su un caso specifico che interrompe i termini della prescrizione delle cartelle esattoriali.

La Corte di Cassazione si è espressa in merito alle prescrizione delle cartelle esattoriali. La prescrizione rappresenta l’estinzione del diritto a riscuotere le somme da parte dell’ente creditore che scatta dopo un determinato periodo di tempo. Questo viene determinato dalla natura del debito.

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Cartelle esattoriali: se commetti questo errore sei obbligato a pagarle (Abruzzo.cityrumors.it)

Se si tratta di imposte allo Stato, il termine è fissato in dieci anni, in cinque anni per i debiti con enti locali, ad esempio Imu, Tari e Tasi, mentre per il bollo auto si scende a tre anni. È necessario anche sapere che il termine decorre dal 61° giorno dalla notifica della cartella esattoriale e la prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto inviato dall’ente creditore al debitore. Anche in un altro caso, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, la prescrizione viene interrotta.

Rateizzazione cartelle esattoriali, la richiesta interrompe la prescrizione: la sentenza

Se il contribuente richiede la rateizzazione di una cartella esattoriale si interrompono i termini di prescrizione della cartella stessa. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 27504 dello scorso 23 ottobre.

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Rateizzazione cartelle esattoriali, la richiesta interrompe la prescrizione: la sentenza (Abruzzo.cityrumors.it)

Secondo quanto disposto dagli Ermellini, chiedendo un piano di rientro per il rimborso delle somme dovute, il contribuente era a conoscenza del debito rendendo irrilevante qualsiasi vizio di notifica. In questo modo, inoltre, per i giudici, i termini di prescrizione vengono interrotti dal riconoscimento del debito da parte “di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. L’interruzione, dunque, consente all’Agenzia delle Entrate di richiedere la restituzione delle somme anche oltre il termine di prescrizione originario.

In particolare, il caso esaminato dalla Cassazione, riguardava un contribuente che aveva deciso di impugnare alcuni avvisi di pagamento dell’Agente di Riscossione sostenendo di non aver ricevuto le cartelle esattoriali. Era stato, però, accertato che lo stesso aveva richiesto una rateizzazione delle somme, decaduta in seguito per il mancato pagamento delle rate. Il ricorso del contribuente è stato respinto specificando che la richiesta di un piano di rimborso dilazionato si traduce nel fatto che il soggetto fosse a conoscenza del debito. In caso contrario, non avrebbe potuto richiedere una rateizzazione.

Per questo motivo, il contribuente non può lamentare il fatto che la cartella non sia stata notificata essendone a conoscenza. Una volta interrotti i termini con la richiesta di rateizzazione, la prescrizione inizierà nuovamente a decorrere, dunque, solo a partire dalla scadenza della prima rata rimasta non pagata e non più dal 61esimo giorno dopo la notifica della cartella.

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