Giulianova. E’ stata firmata dal sindaco Jwan Costantini e dal dirigente della II Area, Corinto Pirocchi, l’ordinanza di sgombero dell’intero Condominio Orsini 63.
La struttura tra via Ippodromo e viale Orsini, realizzata dalla Di Gennaro Costruzioni, è da anni al centro di polemiche e di un lungo iter giuridico, terminato lo scorso aprile quando il Tar ha accolto l’istanza del curatore fallimentare di “Orsini 63”, Nicola Rossi, riguardo alla nomina di un commissario ad acta per rimuovere il silenzio opposto dal Comune di Giulianova riguardo alle ripetute richieste di sgombero dello stabile presentate dalla curatela a causa della mancanza dell’agibilità e di una serie di certificazioni dei vigili del fuoco.
Il viceprefetto Edoardo D’Alascio, nominato dal Prefetto Gabriella Patrizi Commissario ad Acta, ha emanato un provvedimento lo scorso 7 giugno con il quale è stato dichiarato inagibile l’intero complesso edilizio denominato “Condominio Orsini 63”. Pochi giorni prima, a fine maggio, vi è stato anche il sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL 4 Teramo che pare abbia ribadito la mancanza dei requisiti igenico-sanitari.
Così è scattata l’ordnanza di sgombero per l’intero complesso, dove all’interno ci sarebbero una ventina di appartamenti. Tutti avranno 20 giorni a disposizione dalla notifica dell’atto per liberare l’immobile. Successivamente verranno anche staccate le utenze e sullo stabile verrà affisso un avviso per dichiarare il divieto di ingresso perchè il fabbricato è inagibile.
ECCO L’ORDINANZA N.738 DEL 20/06/2019:
ORDINANZA
AREA II – S.U.E. – EDILIZIA PRIVATA – VIGILANZA
REGISTRO GENERALE N. 139 DEL 20-06-2019
OGGETTO: | Sgombro occupanti del complesso edilizio denominato “Condominio Orsini 63” sito in Giulianova – viale Orsini angolo via Ippodromo, distinto in catasto al foglio 1 mappale 1243 |
IL DIRIGENTE AREA II
PREMESSO che:
- in data 13/02/2018, prot. n. 6.609, la curatela del fallimento Di Gennaro Costruzioni s.r.l. promuoveva istanza, a questa amministrazione, al fine di emanare un ordine di sgombero coattivo delle unità immobiliari situate nel plesso edilizio denominato Condominio Orsini 63, sito in viale Orsini, angolo via Ippodromo, fino alla regolarizzazione dell’immobile ed al rilascio dei certificati utili per la ripresa dell’attività;
- in data 07/08/2018, prot. n. 30.597, l’amministratore di condominio, avv. Berardo D’Antonio, comunicava l’inizio dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi;
- con sentenza del TAR n. 46/2019, acquisita agli atti il 18/01/2019, veniva accolto il ricorso della Curatela del fallimento Di Gennaro Costruzioni s.r.l. contro il comune di Giulianova circa il mancato riscntro dell’istanza protocollo n° 6.609/2018, limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ente, ordinando allo stesso di provvedere sull’ istanza presentata dalla ricorrente;
- in data 22/03/2019 la curatela richiedeva la nomina di commissario ad acta ex art. 117, 3° comma, d.lgs. 104/2010, affinché venisse rimosso il silenzio inadempimento del Comune intimato sull’istanza di avvio del procedimento formulata dalla stessa.
- in data 07/03/2019 il Commissario Straordinario adottava provvedimento (n. 34 reg. ord.) per l’inibizione all’uso dei locali ubicati al primo piano interrato del complesso immobiliare distinto in catasto al foglio 1 mappale 1243 del Comune di Giulianova, nonché a porre in essere tutte le eventuali ulteriori attività necessarie ad eliminare l’esistente stato di pericolo;
- il Tribunale Amministrativo de L’Aquila non ha ritenuto rimosso il silenzio inadempimento del Comune accertato con la predetta sentenza n. 46/20119 e per l’effetto ha nominato Commissario ad Acta affinché concluda il procedimento con il quale il ricorrente chiedeva:
- di accertare l’eventuale inagibilità, totale o parziale, dell’intero complesso immobiliare;
- di verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri ordinari di cui all’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 ovvero dei poteri straordinari di cui agli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000 per disporre lo sgombero dell’intero edificio;
- con decreto del Prefetto, registrato al protocollo in data 10/04/2019 al n. 24.106, veniva delegata la funzione di Commissario ad Acta al Viceprefetto vicario dott. Edoardo D’Alascio;
PRESO ATTO del provvedimento del Commissario ad Acta, Viceprefetto vicario dott. Edoardo D’Alascio, sottoscritto digitalmente in data 07/06/2019, Prot. Prefettura n. 37.673, con il quale è stato dichiarato INAGIBILE l’intero complesso edilizio denominato “Condominio Orsini 63”, sito in Giulianova – viale Orsini all’angolo con via Ippodromo, distinto in catasto al foglio 1 mappale 1243, ai sensi dell’art. 222 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che, riprodotto fedelmente, si allega sotto la lettera “A” al presente atto per formarne parte integrate e sostanziale;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che tutto il complesso immobiliare sull’area contraddistinta in catasto al foglio n. 1, particella n. 1243 è da ritenersi inagibile e quindi non utilizzabile da chi che sia;
VISTO il provvedimento del 7/09/2018 relativo al procedimento 50/2017 presso il Tribunale di Teramo, Ufficio Procedure Concorsuali, con il quale è stato incaricato custode del compendio immobiliare facente capo al Fallimento Di Gennaro Costruzioni s.r.l., titolare di diverse unità immobiliari ubicate nel predetto complesso, l’avvocato Carlo Del Torto del foro di Teramo;
VISTO altresì il rapporto amministrativo n. 03/2019 P.G. del 15/02 u.s., prot. n. 7340, della Polizia Municipale;
VISTA l’ordinanza del 07/03/2019 a firma del Commissario Straordinario (n. 34 reg. ord.) per l’inibizione all’uso dei locali ubicati al primo piano interrato dello stabile in parola;
RICHIAMATA la nota del 25/05/2019, prot. n. 99, con le risultanze dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione della AUSL 4 Teramo, acquisita in data 30/05/2019, prot. n. 23.127;
RITENUTO, per le considerazioni che precedono, ovvero per la mancanza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza, di dover far sgombrare gli attuali utilizzatori del complesso immobiliare realizzato sull’area contraddistinta in catasto al foglio n. 1, particella n. 1243, da ritenersi inagibile e non utilizzabile;
RITENUTO altresì che, per il caso in specie, ricorrono le condizioni di particolare urgenza per cui è omessa la preventiva comunicazione di cui all’articolo 8, della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii.;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’articolo 54 c. 4° del D. Lgs. 267/200, il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi;
VIsTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO l’art. 222 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. ed in particolare gli artt. n.ri 24 e 25;
VISTO il decreto di nomina del commissario ad acta del Prefetto della Provincia di Teramo n. 24.106 del 10/04/2019;
O R D I N A
ai proprietari e agli occupanti, chiunque essi siano, dell’intero complesso edilizio denominato “Condominio Orsini 63” sito in Giulianova – viale Orsini all’angolo con via Ippodromo, distinto in catasto al foglio 1 mappale 1243 del Comune di Giulianova, dichiarato inagibile con provvedimento del Commissario ad Acta, Vice Prefetto dott. Edoardo D’Alascio, sottoscritto digitalmente in data 07/06/2019, Prot. Prefettura n. 37.673,
- lo SGOMBERO immediato e comunque non oltre giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto;
- di NON UTILIZZARE lo stesso in assenza della dichiarazione di agibilità;
D I C H I A R A
La presente ordinanza immediatamente eseguibile
C O M U N I C A
- che il Responsabile del Procedimento di sgombero è il dott. Roberto Iustini, comandante della Polizia Municipale;
- che la presente ordinanza si intende automaticamente revocata a seguito del ripristino delle condizioni di agibilità dei locali interessati accertate dai tecnici della A.S.L.
A V V E R T E
- che in caso di inadempienza al presente provvedimento, a termini di legge, gli interessati saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;
- che in caso di infortunio di terze persone la responsabilità rimane in capo ai proprietari;
D I S P O N E
- che i beni mobili contenuti all’interno degli alloggi, qualora non asportati nel termine sopra indicato, ivi rimangano in custodia ai proprietari degli immobili stessi;
- che siano disattivati tutti gli impianti tecnici anche con relativo distacco delle utenze, fatta eccezione per gli impianti dediti allo smaltimento delle acque meteoriche e/o di allarme;
- che siano bloccati gli accessi allo stabile e apposti cartelli riportanti il seguente avviso: “Fabbricato inagibile vietato l’ingresso”
- di revocare l’ordinanza del 07/03/2019 a firma del Commissario Straordinario (n. 34 reg. ord.), poiché ricompresa nella presente;
- che copia della presente ordinanza venga anche notificata all’avv. Carlo del Torto, in qualità di professionista delegato alle vendite del Fallimento Di Gennaro Costruzioni s.r.l., all’avv. Berardo D’Antonio, in qualità di amministratore del Condominio, ai proprietari nonché agli occupanti noti, le cui generalità indicati negli allegati alla presente sotto la lettera “B” e “C”, e a chiunque a qualsiasi titolo utilizzi lo stabile e parte di esso;
- che copia del presente atto venga trasmesso:
- Prefettura di Teramo;
- al comandante dell’Ufficio di Polizia Locale – Sede, per l’esecuzione e la notifica del presente provvedimento;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ente e sul sito istituzionale, omettendo i dati personali del destinatario a tutela della privacy ai sensi Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)
M A N D A
All’Ufficio di Polizia Locale la verifica dell’osservanza della presente ordinanza e dell’esecuzione in caso di inottemperanza.
Gli allegati contraddistinti alla lettera “A”, “B” e “C” costituiscono parte sostanziale del presente atto.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento o, alternativamente Ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Giulianova 20/06/2019.
IL SINDACO
Jwan Costantini
(f.to digitalmente)
Giulianova, lì 20-06-2019
| IL DIRIGENTE AREA II |
| F.to Corinto Pirocchi |