Tortoreto, gestione spazi pubblicitari, Tar annulla l’affidamento diretto: serve una gara

Tortoreto. La procedura di affidamento, in gestione, degli spazi pubblicitari (su aree pubbliche), presenta profili di illeggittimità. Ragione per la quale l’accordo ratificato nell’estate del 2013, tra il Comune di Tortoreto (determina dirigenziale e delibera di giunta) e la società Hi-Com, viene annullato dal Tar.
L’accordo, poi sottoscritto nell’ottobre del 2011, è stato impugnato da una società concorrente (Ipas), che gestiva gli stessi impianti pubblicitari sul territorio cittadino (arredi urbani su aree private) dal 1998.
L’efficacia dell’accordo, che prevedeva un corrispettivo economico per l’ente (anche con la messa disposizione di impianti e della predisposizione di arredi urbani), è stata dapprima sospesa, dal tribunale amministrativo, poi definitivamente annullato, con la condanna del Comune di Tortoreto al pagamento di 3mila euro.

 

 
L’affidamento a trattativa privata, senza procedura di gara, è l’appiglio attorno al quale il tribunale amministrativo ha scritto la sentenza di annullamento della determina dirigenziale.

 
” Il mercato degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino”, scrivono i giudici del Tar, ” è, allo stato attuale, contingentato, a motivo della limitatezza degli spazi disponibili e delle conseguenziali prescrizioni di legge.
In questo quadro, è la concessione degli spazi tramite gara che si pone quale unico strumento per la piena attuazione del principio costituzionale di libera iniziativa economica, poichè consente a nuovi operatori l’ingresso in un mercato che resterebbe altrimenti riservato a quanti abbiano conseguito in passato le autorizzazioni all’uso degli spazi più remunerativi”.

” La previsione di gara è coerente con i principi comunitari”, si legge ancora, “in particolare, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, sul presupposto per cui con la concessione di un’area pubblica si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, imponendosi di conseguenza una procedura competitiva per il rilascio della concessione, necessaria per il principio della libera concorrenza”.

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