La vicenda aveva preso il via nel maggio del 2009, quando l’uomo aveva acquistato il mezzo da un rivenditore, sottoscrivendo al tempo stesso un contratto di finanziamento con una banca per un ammontare di poco meno di 30mila euro. Operazione finanziaria che prevedeva il rimborso del mutuo con 120 rate di 348 euro ciascuna. Al momento della stipulazione del contratto di compravendita, l’autocaravan era già oggetto di un contratto di leasing: tuttavia, il fornitore del bene gli aveva sconsigliato il subentri inducendolo, invece, alla conclusione del contratto di finanziamento con una nuova banca. Nonostante il fornitore gli avesse concesso immediatamente la disponibilità del bene, non provvedeva però ad estinguere il leasing in essere, il che comportava, per lungo tempo,l’impossibilità di trasferire al ricorrente la proprietà dell’autocaravan, Nonostante le numerose richieste di quest’ultimo il fornitore non rispondevaLa società di leasing, non ricevendo il pagamento del canone a cui sarebbe stato tenuto il fornitore, provvedeva quindi a ritirare l’autocaravan dalla disponibilità dell’acquirente. A quel punto quest’utlimo si ritrovava senza camper, con un finanziamento da pagare e il fornitore che risultava fallito. Rivoltosi alla Banca finanziatrice quest’ultima sosteneva di non entrarci nulla nel rapporto tra venditore e acquirente. L’uomo si è rivolto all’associazione Robin Hood, che poi ha incaricato l’avvocato Ganni Falconi, che ha avviato un ricorso attraverso listituto della arbitro bancario finanziario. Contenzioso che ha dato ragione al ricorrente, con la condanna alla banca delle spese relative. Istituto che non era dunque terzo alla negoziazione. “Il consiglio ai consumatori è quello di verificare con una visura se il mezzo è libero da vincoli” fanno sapere da Robin Hood, “ e concludere l’acquisto una volta che lo stesso sia stato svincolato. Il rischio della perdita del possesso è reale e giustificato non si può vendere un bene non proprio”.