Vertenza Atr Colonnella: Cassazione annulla amministrazione straordinaria

atr_colonnellaColonnella. L’amministrazione straordinaria per le aziende del gruppo Atr di Colonnella non poteva essere autorizzata, per difetto del requisito numerico previsto per i cosiddetti stati di insolvenza.

E’ una sentenza destinata, e non poco, a rimescolare le carte quella della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso proposto dai curatori fallimentari delle società Atr.  I giudici della Cassazione, in poche parole, hanno riavvolto il nastro della vicenda confermando la decisione del tribunale di Teramo, che aveva dichiarato il fallimento e aveva respinto la dichiarazione dello stato di insolvenza utile per per essere ammessi all’amministrazione straordinaria. La legge prodi Bis, infatti, prevede, che per accedere all’amministrazione straordinaria, l’azienda debba impiegare un numero di lavoratori subordinati non inferiori a 200, almeno da un anno. Nel caso dell’Atr, nessuna delle società, considerate singolarmente, raggiungeva questo numero. Il tribunale di Teramo aveva rigettato la domanda dell’Ingegner Pierantozzi, patron del gruppo ATR, perchè non era possibile effettuare una sommatoria tra società, e dunque tra dipendenti, seppur riconducibili alla stessa proprietà, in quanto autonome e distinte. Nel 2009 la Corte d’appello de L’Aquila ha invece accolto la proposta della società, riscontrando la sussistenza degli elementi numerici. Ora il terzo grado di giudizio ha cassato tutto, affermando che ai fini del requisito dimensionale dell’impresa in stato di insolvenza non possono computarsi, tra i dipendenti occupati nell’ultimo anno, quelli che lavorano nelle aziende cedute in affitto a terzi, come l’Art. Cosa succederà ora? Difficile dirlo, perchè il provvedimento annulla di fatto una serie di passaggi successivi. Stesse perplessità interessano la maestranze, anche se buona parte di loro sono in cassa integrazione e il nuovo piano industriale, riavviato da poco, prevede un riassorbimento progressivo degli stessi dipendenti o comunque parte di loro.

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