Il collegio giudicante ha così accolto l’istanza presentata dal Comune di Tortoreto – rappresentato dall’avvocato Franco Di Teodoro – affermando, si riporta testualmente, “che nel caso in esame non sussistono gli estremi per configurare il periculum in mora (il pericolo cioè che nel tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, questo diritto possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile, ndr)”. Inoltre ”…nel caso in esame non è emersa l’illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro disposta dal Comune di Tortoreto a seguito della modifica della graduatoria del concorso, all’esito del quale l’ex comandante era stato assunto; modifica della graduatoria che era stata conseguenza dell’annullamento della stessa ad opera della magistratura amministrativa”. Secondo il collegio, considerando che uno dei presupposti del ricorso ex articolo 700 c.p.c. è la perdita di reddito, “in assenza di qualsiasi documentazione idonea a dimostrare condizioni economiche del reclamato e della sua famiglia e, quindi, che l’incidenza negativa del licenziamento è tale da determinare nello stesso un concreto danno grave ed irreparabile, il requisito del periculum in mora non può ritenersi soddisfatto”. L’annullamento dell’ordinanza di reintegra del posto di lavoro, però, rappresenta solo un passaggio, l’ennesimo, del contestato concorso per l’assunzione del comandante della polizia municipale. Il ricorso dell’ex comandante Zippi relativamente al licenziamento, dovrà in ogni caso essere discusso nel merito con il rito ordinario.