I giudici aquilani hanno in parte rigettato le contestazioni dei ricorrenti, partendo dal presupposto che la cubatura dell’immobile risulta essere superiore a quanto consentito dalla concessione edilizia nella misura di 8mila metri quadrati. Surplus, questo, che poi aveva consigliato all’ente, attraverso il funzionario dell’ufficio urbanistica, di annullare, per autotutela del permesso di costruire licenziato cinque anni prima. Proprio su questa tematica, i proprietari de Il Grillo (assistititi dall’avvocato Tonino Cellini), hanno argomentato il loro ricorso, puntando l’indice sul fatto che il dietro-front del Comune avesse prodotto dei danni di natura economica alla struttura (quantificati in 17milioni di euro). Tesi, però, non accolta dal Tar, che pur in presenza di una variante al progetto originario, ha ritenuto il ricorso infondato. “ La possibilità di alterare le previsioni del Prg”, si legge nel dispositivo”, di alterare le previsioni attraverso un semplice strumento attuativo (beninteso nei soli casi consentiti dal comma 8 dell’art. 20 della LR 18/83) viene subordinata dall’art. 21 della medesima legge regionale ad una congrua motivazione sulle ragioni delle nuove scelte, evidenziando quindi la necessità che l’opzione derogatoria sia non solo chiaramente esternata, ma anche adeguatamente motivata. Nel caso di specie manca invece una esplicita manifestazione in tal senso, ed anzi i lavori preparatori delle due delibere di adozione ed approvazione della variante in questione concludono in modo univoco per atti finalizzati solo a miglioramenti viari”. In poche parole, secondo i giudici emergono vizi di legittimità nella procedura seguita (espressi nel provvedimento di autotutela del Comune), che hanno favorito il rigetto del ricorso. Fin qui gli aspetti amministrativi, ma sul piatto restano da valutare altri aspetti, in parte ricompresi nel procedimento giudiziario di natura penale, che prima dell’estate ha favorito l’adozione di provvedimenti cautelari (il sequestro preventivo della parte costruita in eccesso). Ebbene, il Tar analizza anche questi aspetti, seppur non rientranti nelle proprie competenze, evidenziando che spetterà ora all’amministrazione comunale decidere come muoversi. L’annullamento dell’atto, confermato dal Tar, infatti, non implica automaticamente il ripristino della situazione precedente , ma l’ente dovrà modulare un altro provvedimento con le altre misure previste, ponderando sia l’interesse generale (relativamente alle ricadute urbanistiche nella zona) che del proprietario del titolo edilizio.