Non hanno diritto al contributo i beneficiari, per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi di intervento simili o che abbiano ricevuto, nel corso dell’anno 2020, l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute perdita del lavoro per licenziamento, ad accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro, alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, al mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, alla cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, a malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali e ad altri eventi giustificati che abbiano notevolmente limitato la capacità reddituale.
La consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistere qualora il richiedente abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00.
Per l’ammissione al beneficio i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cittadinanza italiana, in un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno; residenza nel Comune di Montesilvano (PE); titolarità di un contratto di locazione su unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie Al, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; non titolarità, da parte di nessun componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; reddito I.S.E. (secondo la nuova normativa) non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a euro 26.000,00.
I contributi sono destinati prioritariamente a inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per morosità incolpevole, che sottoscrivono con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto di locazione a canone concordato, inoltre, a inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso l’Azienda speciale prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile, al fine del ristoro parziale, del proprietario dell’’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo, a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti dall’Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano entro le ore 13:00 del 21 Gennaio 2022 presso l’ufficio dell’Azienda speciale a Palazzo Baldoni. Per scaricare i moduli e per info si può consultare il sito dell’Azienda Speciale
https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_431669_0_2.html