L’amministrazione comnale ha deciso di non adottare la delibera che blocca lo stralcio degli importi dovuti dal 2000 al 2015 (fino a 1000 euro) previsto dalla Legge di Bilancio.
“Facciamo questa scelta nella consapevolezza che il provvedimento sarà utile a recuperare importi ancora da riscuotere”, spiega il sindaco Chiara Trulli.
Lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro è automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
L’agevolazione riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.
“E’ evidente che a non pagare sono, generalmente, le persone più in difficoltà: per questo motivo interpretiamo la cancellazione delle minicartelle come uno strumento di welfare e non come un elemento di disparità tra i cittadini”, prosegue l’assessore Francesca Sborgia, “La solidità del nostro bilancio ci permette di dar seguito a quanto previsto dal governo”.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Un’altra opportunità prevista dalla Legge di Bilancio è la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022: per aderire il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione entro il 30 aprile. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.