Spoltore. Via libera dal comune di Spoltore alla rottamazione delle cartelle esattoriali.
L’amministrazione comnale ha deciso di non adottare la delibera che blocca lo stralcio degli importi dovuti dal 2000 al 2015 (fino a 1000 euro) previsto dalla Legge di Bilancio.
“Facciamo questa scelta nella consapevolezza che il provvedimento sarà utile a recuperare importi ancora da riscuotere”, spiega il sindaco Chiara Trulli.
Lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro è automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
L’agevolazione riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.
“E’ evidente che a non pagare sono, generalmente, le persone più in difficoltà: per questo motivo interpretiamo la cancellazione delle minicartelle come uno strumento di welfare e non come un elemento di disparità tra i cittadini”, prosegue l’assessore Francesca Sborgia, “La solidità del nostro bilancio ci permette di dar seguito a quanto previsto dal governo”.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Un’altra opportunità prevista dalla Legge di Bilancio è la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022: per aderire il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione entro il 30 aprile. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.