Pescara, edifici comunali: approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione

comune_pescaraPescara. Approvato il nuovo regolamento per la gestione dei beni immobili del comune: questi i nuovi criteri per l’assegnazione di locali e garage comunali alle associazioni Onlus.

E’ stato approvato oggi dal consiglio comunale, con 23 voti favorevoli e un astenuto, il nuovo regolamento per l’assegnazione dei manufatti di proprietà comunale. Il nuovo regolamento fissa i criteri validi per tutti, concedendo riduzioni alle associazioni Onlus, per concedere gratuitamente o in locazione locali e magazzini comunali.

Dopo la redazione di un censimento, le strutture sono state classificate come beni del demanio comunale, destinati a soddisfare prevalenti interessi della collettività e, considerati fuori commercio, pertanto possono essere dati in uso a soggetti terzi tramite concessione o locazione. I canoni da corrispondere al Comune vengono determinati sulla base del valore immobiliare del bene da concedere in uso, e i parametri di redditività del locale vengono commisurati alla destinazione d’uso prevista. Come stabilito nel Regolamento, i locali a uso commerciale o per attività a scopo di lucro potranno essere assegnati solo mediante gara pubblica, previa emanazione di un bando che indichi i requisiti necessari dei concorrenti. Le associazioni con sede e operanti a Pescara che richiedono la concessione di locali per attività non a scopi di lucro per avere diritto a partecipare ai bandi comunali dovranno essere iscritte all’Albo comunale delle forme Associative. Entro il 30 novembre di ogni anno, come previsto nello Statuto, sarà il Consiglio comunale a stabilire con un atto di indirizzo i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente la concessione degli immobili comunali e l’eventuale abbattimento dell’importo massimo del canone. In altre parole, il Consiglio stabilirà anno per anno la tipologia di attività che intende ‘privilegiare’, alla quale intende dare priorità ai fini dell’assegnazione degli immobili eventualmente disponibili, stabilendo anche la riduzione del canone secondo percentuali anch’esse già fissate nel Regolamento. La percentuale verrà calcolata sulla base del grado di rilevanza sociale dell’attività svolta. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Servizio Patrimonio del Comune redigerà l’elenco dei beni potenzialmente utilizzabili riportando l’ubicazione, la descrizione del bene, lo stato di manutenzione e il canone di concessione o locazione. Una volta approvato l’elenco dei beni utilizzabili, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento da parte della giunta comunale, l’Ufficio Patrimonio dovrà predisporre e pubblicare il relativo avviso. Ovviamente i candidati all’assegnazione dovranno indicare nelle proprie domande  l’immobile per il quale si intende partecipare al bando. La fase istruttoria di assegnazione è curata da una Commissione tecnica di valutazione, nominata con provvedimento della giunta e composta dal Dirigente al Patrimonio e quattro membri individuati dai dirigenti di settore; tale Organismo dovrà portare a termine la fase istruttoria entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull’avviso pubblico per la presentazione delle domande e l’assegnazione verrà varata direttamente dalla giunta. Tra i requisiti richiesti per l’assegnazione di locali ad Organismi senza fini di lucro sono richiesti la valenza sociale degli scopi perseguiti, finalità dell’attività in linea con i programmi e gli obiettivi dell’amministrazione comunale, la destinazione totale degli utili a scopi istituzionale, e infine la comprovata capacità di aggregazione svolta dall’Associazione, verificabile sulla base del numero di iscritti. Per le concessioni i contratti avranno durata di quattro anni; le locazioni avranno durata di sei anni e nei contratti verranno espressamente indicati i fini per i quali l’immobile viene concesso. L’amministrazione, infine, può revocare in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, la concessione amministrativa qualora intervengano necessità di carattere pubblico o bisogni prevalenti dell’amministrazione, o qualora vengano violate le norme contrattuali.

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