La Finanziaria 2005 ha previsto la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali. La legge prevede che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, i contributi che non fossero risultati impegnati dagli enti pubblici sarebbero stati revocati per essere riassegnati. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente beneficiario era tenuto a trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno l’apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale. “Il Comune di Serramonacesca ha così presentato al Ministero dell’Economia domanda di contributo per la ristrutturazione nel proprio territorio del Castel Menardo, ricevendo un contributo di 200 mila euro per l’anno 2007”, riferisce Di Meo, sindaco all’epoca dei fatti. Il decreto ministeriale prevedeva per i beneficiari l’obbligo di compilazione di un attestazione decreto per ogni anno interessato, con la dichiarazione espressa dell’avvenuto impegno di spesa entro il 31 agosto; tale attestazione, “a pena di revoca, deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento”. Successivamente, la Finanziaria 2006 ha ridotto i finanziamenti statali, per cui i contributi sono stati divisi su più anni. “In particolare, per il Comune di Serramonacesca il contributo originario di 200 mila euro veniva diviso in due tranches di 141mila per il 2007 e 59mila per il 2008”, spiegano ancora i due. In tale decreto sono stati ribaditi tutti gli obblighi già previsti da quello precedente in ordine all’impegno di spesa e all’invio delle attestazioni. Serramonacesca, intanto, otteneva la erogazione della prima parte del contributo con decreto del 2 aprile 2007. Ma la Finanziaria 2008 ha abrogava espressamente i commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n° 311 del 2004, “conseguentemente sono corrisposti solo i contributi per i quali, entro il 30-7-2008 siano stati assunti i relativi impegni di spesa parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico”.
A quel punto, il Comune , “e pensiamo non sia il solo”, chiosa Di Meo, “interpretando tale norma come abrogativa di tutta la disciplina prevista dalle legge n° 311, tranne nelle ipotesi espressamente previste, non provvedeva ad inoltrare la attestazione per il 2008 entro il 30 settembre di tale anno. Così, con nota del 20-1-2009, il Comune richiedeva alla Ragioneria il pagamento della somma di 59mila euro a saldo del contributo, ma la ragioneria comunicava di averlo revocato in quanto non era stata trasmessa l’attestazione per il 2008 entro il 30 settembre”. Da qui il ricorso: “Dopo una serie di peripezie, con la sentenza n. 5238/2011, Il Tar Lazio ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti di revoca del contributo. Il Collegio ha, infatti, stabilito che l’atto impugnato è illegittimo. Ciò sul presupposto che la legge finanziaria per il 2008 aveva, inequivocabilmente, soppresso tutti gli adempimenti previsti, compresi gli obblighi relativi alla trasmissione delle attestazioni”, conclude l’ex sindaco.
Il provvedimento della Ragioneria dello Stato, che, anche in sede di riesame, ha fatto riferimento alla disciplina, non più vigente è stato ritenuto, infine, illegittimo e per l’effetto, è stato annullato con ogni conseguenza in ordine al diritto del Comune di ottenere il saldo del contributo pari a 59mila euro.
Daniele Galli