Pescara. La società Aldo Primavera & Snc potrà costruire sui terreni situati in via Terra Vergine, a monte della Riserva naturale dannunziana. Lo ha deciso il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, che con sentenza notificata lo scorso 20 giugno ha accolto gli ultimi ricorsi presentati dal privato contro le ultime delibere con le quali il Consiglio comunale aveva ‘congelato’ ogni decisione nel merito, nonostante la presenza di altre sentenze precedenti a favore della stessa società e contro il Commissario ad acta nominato per esaminare la pratica, che aveva posto come limite la nuova perimetrazione della Riserva stessa.
Lo hanno annunciato l’assessore alla Gestione del Territorio Marcello Antonelli e il presidente della relativa Commissione consiliare Marco Mambella al termine della seduta di oggi convocata per esaminare il fascicolo. “La vicenda – hanno ricordato entrambi – è iniziata nel 2003 con il primo ricorso presentato dalla società Aldo Primavera contro il Piano regolatore adottato dal Comune di Pescara che aveva inserito la superficie di via Terra Vergine in zona F10-verde filtro. Con una sentenza del dicembre 2004 il Tar ha accolto tale ricorso, annullando l’inserimento in Zona F10, sentenza che però il Comune di Pescara ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato il 27 maggio 2005 chiedendone l’annullamento. Il Consiglio di Stato ha dapprima accolto il ricorso del Comune per poi, però, fare marcia indietro e annullare la propria stessa sentenza, nel 2007, in quanto la stessa ‘sarebbe stata conseguenza di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa’. Ancora nel 2007 la società Aldo Primavera ha presentato un nuovo ricorso al Tar contro il Comune e la Provincia di Pescara ritenendo, come proprietario del terreno situato in via Terra Vergine, ‘di essere stato pregiudicato da diversi atti adottati dal Comune per violazione di legge e disparità di trattamento’. E nel ricorso la società ha chiesto l’annullamento della delibera dell’approvazione della variante delle invarianti del Prg. Il Tar nel 2008 ha accolto il ricorso e ha annullato la parte della variante delle invarianti in cui era stata inserita l’area di via Terra Vergine nella zona F10. Alla sentenza ha fatto seguito un atto di diffida inoltrato dalla società al Comune di Pescara che il 19 dicembre 2008 ha tenuto un incontro, alla presenza del consulente legale dell’amministrazione, svoltosi presso gli uffici del Settore Programmazione del territorio e nel corso del vertice si è deciso di conferire al terreno della ditta Primavera Aldo una destinazione urbanistica analoga a quella di un’area confinante di proprietà Ciccotelli, ossia ‘sottozona B8 – Completamento di tipo estensivo’ con un indice edificatorio pari a 0,5 metro cubo su un metro quadrato, proposta inserita nella delibera ‘Esecuzione sentenze Tar. Avvio del procedimento di variante parziale e specifica del Prg vigente’, approvata dalla giunta comunale il 2 aprile 2009 e portata all’esame del Consiglio comunale il 2 febbraio 2010”.
In aula però il Consiglio comunale ha deciso di emendare la delibera e di stralciare ancora una volta proprio il ‘caso’ dei terreni di via Terra Vergine, nonostante i vari pronunciamenti favorevoli del Tar attraverso sentenze specifiche. A quel punto il Tar è di nuovo intervenuto e con sentenza del 16 giugno 2010 ha assegnato all’amministrazione comunale il termine di 60 giorni per concludere il procedimento di ripianificazione e ha nominato un Commissario ad acta per le attività sostitutive da svolgere nei successivi trenta giorni. L’amministrazione comunale non ha mai provveduto ad attuare la ripianificazione e lo stesso Commissario ha a sua volta fermato la pratica sollevando la questione relativa ai limiti posti dai nuovi vincoli introdotti dalla legge regionale del 22 dicembre 2010 sull’ampliamento e riperimetrazione della Riserva naturale dannunziana, anziché considerare la situazione di fatto e di diritto esistente alla data del passaggio in giudicato della sentenza del 2008. La società Primavera ha proposto un nuovo ricorso contro il Comune e contro il provvedimento del Commissario ad acta e il Tar ha accolto anche tale ricorso con sentenza notificata lo scorso 20 giugno disponendo, al posto dell’amministrazione comunale, che l’area di proprietà della società Primavera sia inclusa nella stessa zona comprendente il terreno adiacente di Ciccotelli, ossia sottozona B8, dando mandato al Dirigente dell’Area urbanistica del Comune di procedere a modificare, in esecuzione della decisione, la cartografia del Prg, mantenendo i vincoli preesistenti al 2003.
“In altre parole – ha proseguito l’assessore Antonelli – la dirigente comunale ha già dovuto modificare la zonizzazione inserendo il terreno di via Terra Vergine nella sottozona B8-completamento e, visto che il progetto di edificazione già esiste in Comune, oggi gli uffici dovrebbero solo rilasciare il permesso a costruire tenendo conto esclusivamente delle prescrizioni del vincolo paesaggistico e delle limitazioni poste da Rfi, Rete ferroviaria italiana, per la prossimità del terreno alla galleria ferroviaria. In sostanza il pronunciamento del Tar suona come un richiamo alle proprie responsabilità nei confronti del Consiglio comunale che non può pensare di abdicare alle funzioni assegnategli dalla legge. Quando si tratta di dover applicare delle sentenze dei Tribunali della Repubblica, sia esso Tar o Consiglio di Stato, credo che ogni discrezionalità venga meno e che quelle sentenze vadano solo applicate e rispettate, e non interpretate. In questo caso il Tar si è sostituito al Consiglio comunale e ritengo assurdo che il Consiglio comunale debba farsi ‘commissariare’”.