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Pescara. esenzione e agevolazione Ici: tutte le novità stabilite dalla Cassazione

Pescara. “Esenzioni e agevolazioni dell’Ici sulla prima casa solo per le abitazioni utilizzate dal nucleo familiare e non dal singolo coniuge che stabilisce la propria residenza in un secondo appartamento, oppure, in caso di coppie senza figli, niente Ici solo sull’appartamento acquistato per primo. Sono queste le norme più semplici confermate da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione che i pescaresi dovranno osservare preparandosi a pagare entro il prossimo 16 giugno la prima rata dell’Ici e per evitare i controlli che, dal prossimo primo luglio, con l’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio varato dalla giunta, saranno serrati”. Lo ha annunciato l’assessore ai Tributi Massimo Filippello nel corso della conferenza stampa odierna convocata per illustrare le novità e le puntualizzazioni introdotte nella disciplina dell’imposta comunale sugli immobili da alcune sentenze della Cassazione.

Presente anche il dirigente Marco Scorrano. “Il prossimo 16 giugno – ha ricordato l’assessore – sarà in scadenza la prima rata dell’Ici e, in vista della data, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno puntualizzare alcuni aspetti del pagamento alla luce di tre diverse sentenze della Corte di Cassazione che disciplinano la regolamentazione dell’istituto dell’esenzione dall’Ici valida solo per l’abitazione principale, ossia quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro, e i suoi familiari  dimorano abitualment’, ossia l’abitazione della residenza anagrafica. Partendo dal principio base, negli ultimi anni si sono verificati diversi casi, ad esempio un nucleo con moglie, marito e un figlio, in cui la coppia acquista un secondo appartamento e vi stabilisce la residenza uno dei due coniugi. In tal caso la sentenza della Cassazione 14389 del 2010 ha stabilito che l’esenzione dall’Ici si applica solo all’abitazione principale, intesa come quella in cui dimora il nucleo familiare, ossia, ad esempio, il marito con i figli; per il secondo appartamento l’Ici va pagata, anche se la moglie vi ha la residenza da sola. La Cassazione ha dunque stabilito che ‘non può beneficiare dell’esenzione l’immobile di residenza di uno dei coniugi qualora la residenza degli altri familiari sia ubicata in un immobile diverso’. In soli due casi si può beneficiare dell’esenzione su due diverse unità immobiliari: nel primo caso parliamo di una situazione di separazione già avvenuta o comunque è già stata intrapresa una causa di separazione. L’Ufficio Tributi ovviamente non può essere a conoscenza del dato, dunque emette l’avviso di accertamento e sarà onere del contribuente dimostrare di avere i requisiti per usufruire dell’esenzione o della detrazione. Nel secondo caso, l’esenzione è applicata quando nello stesso fabbricato ci sono due immobili comunicanti, adiacenti, ossia posti o sullo stesso pianerottolo o uno sopra l’altro e vengono considerati entrambi abitazione principale. In questo caso l’esenzione è dovuta, ma la detrazione viene applicata una sola volta. Nel caso di famiglie composte solo dai due coniugi, dunque senza figli  e i due risultano vivere in due immobili diversi, l’abitazione principale alla quale viene applicata l’esenzione dell’Ici viene considerata solo quella acquistata prima. In altre parole non basta fare lo Stato di famiglia singolo per usufruire dell’esenzione dell’Ici. Tra una settimana avremo i dati ufficiali della percentuale di evasione per i ‘casi’ rientranti in tali fattispecie, ma già oggi possiamo dire che da un controllo a campione è emerso che 7 utenti su 10 monitorati sono risultati in posizione irregolare”. Dal prossimo primo luglio  entrerà in vigore il nuovo regime sanzionatorio, che prevede il raddoppio della sanzione, e scatteranno i controlli dal 2006 a oggi; sino ad allora i cittadini potranno invece beneficiare del ravvedimento operoso, che garantisce la riduzione a un ottavo della sanzione, pari al 30 per cento della somma dovuta. In merito agli immobili inagibili, l’assessore Filippello ha ricordato che “per immobile inagibile o inabitabile si intende un immobile che presenta caratteristiche di fatiscienza e pericolosità non superabili con semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per tali immobili però è prevista solo una riduzione dell’Ici pari al 50 per cento, ma non l’esenzione. E l’utente che tempo fa si è visto annullare dalla Commissione Tributaria regionale l’imposta, sentenza che il Comune impugnerà, ha beneficiato di tale condizione non perché l’immobile in questione era inagibile, ma perché gli uffici comunali avevano emesso un avviso di accertamento sull’immobile come area edificabile, non sapendo che quell’immobile, un sottotetto, era stato completato ben 15 anni prima. Dunque l’errore sta nel tipo di avviso inviato, ma non nell’aver chiesto il pagamento dell’Ici”.