L’uomo è stato condannato per detenzione illegale di arma comune da sparo, reato commesso nel 2007 a Grottammare.
In ottemperanza alla Legge 85 del 2009, entrata in vigore lo scorso 10 giugno, l’uomo è stato sottoposto dal personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Sulmona al prelievo del DNA, tramite apposito tampone con il quale è stato prelevato un campione di mucosa orale che verrà inviato al Laboratorio centrale che si trova nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per essere analizzato. I risultati saranno poi trasmessi alla Banca Dati Nazionale che si trova al Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Si tratta del primo prelievo effettuato dalla Polizia di Stato in provincia dell’Aquila.
La Legge 85 del 2009 ha dato esecuzione al Trattato di Prum del 2005 sulla cooperazione transfrontaliera per contrastare terrorismo, criminalità transfrontaliera e migrazione illegale, che prevedeva la creazione di una banca dati del DNA in tutti i paesi aderenti al trattato.
Il DNA viene prelevato a cinque categorie di persone: a chi viene arrestato in flagranza o sottoposto a fermo; a chi si trova in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari; i detenuti condannati in via definitiva; a chi è destinatario di una misura alternativa al carcere; a chi sconta una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria o definitiva.
Il prelievo può essere effettuato esclusivamente nei confronti di soggetti, maggiorenni e minorenni, che hanno commesso reati, non colposi, per i quali la legge consente l’arresto facoltativo in flagranza.
Sono escluse alcune tipologie di reato indicate dalla legge, quali i reati contro la pubblica amministrazione, quelli commessi da pubblici ufficiali, i reati fallimentari, societari o tributari.
Il prelievo viene generalmente effettuato dal personale della Polizia Penitenziaria tranne che nei seguenti casi, in cui opera la forza di polizia che procede all’esecuzione della misura: applicazione di una ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, la permanenza in casa o il collocamento in comunità; arresto in flagranza o fermo, qualora dopo la convalida non sia disposta l’associazione in carcere; applicazione di una misura alternativa alla detenzione, se il soggetto non è in stato di custodia; e applicazione di una misura di sicurezza detentiva, anche nella forma del collocamento in comunità.
L’accesso ai dati contenuti nella Banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria esclusivamente per le identificazioni o per attività di collaborazione internazionale di polizia.