Chieti. “Il servizio di igiene urbana, in quanto servizio essenziale, non può essere interrotto. Orbene, proprio poiché il contratto, scaduto nell’ottobre 2015, prevede che l’aggiudicatario non possa interrompere il servizio, l’allora Dirigente Ing. Giuseppe La Rovere determinò di indire la gara di affidamento del servizio. Ma, stante la non esecutività della proposta di determinazione dirigenziale in quanto vincolati dall’approvazione del bilancio, venne disposta una prima proroga di due mesi fino al 31 dicembre 2015”. E’ quanto evidenzia l’Assessore all’Ambiente e all’Igiene Urbana, Alessandro Bevilacqua.
“Il nuovo Dirigente, nominato ad interim con decreto sindacale del 20 ottobre 2015 – ha proseguito l’Assessore Bevilacqua – non essendoci i tempi necessari per bandire la gara del successivo affidamento, ha prorogato il servizio fino al 31 dicembre 2016 (seconda proroga) anche in virtù dei nuovi atti di indirizzo da recepire negli atti di gara che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno fornire. Infatti, con delibera n°145 del 22 marzo 2016, la Giunta Comunale ha deliberato di dare mandato al Dirigente competente di procedere all’affidamento del servizio per anni sette + uno di proroga fornendo, nel contempo, gli indirizzi per lo svolgimento del servizio stesso tra i quali rivestono particolare importanza le riunioni volte a migliorare la qualità del servizio stesso, svoltesi per buona parte dell’anno con amministratori di condominio, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo della scuola”.
“Non per ultimo – conclude Bevilacqua – ad aprile del 2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti che ha apportato significativi cambiamenti rispetto alla precedente normativa. In considerazione di quanto evidenziato, in attesa della conclusione dell’iter burocratico per la pubblicazione del bando di gara, è stata emessa la determinazione n° 1958 del 29 dicembre 2016 di proroga dell’affidamento al fine di assicurare, comunque, la continuità di un servizio essenziale. La durata della proroga avrà effetto fino al 31 dicembre 2017 salvo recesso anticipato per l’aggiudicazione della nuova gara prima di tale termine. Dodici mesi sono, altresì, motivati anche dal fatto che, per stipulare convenzioni con i Consorzi di filiera, è necessario che il contratto abbia durata almeno annuale”.