Registro delle opposizioni: da oggi esteso anche ai cellulari

Da pochi giorni è possibile iscrivere anche il proprio numero di cellulare per opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate

Questo è l’ indirizzo a cui è possibile iscriversi (con spid o con registrazione tradizionale) indicando il proprio numero di utenza telefonica mobile.

Dato il cospicuo afflusso di utenti, durante i primi giorni del servizio si sono registrate alcuni disservizi dovuti all’enorme traffico generato. Questa circostanza dimostra quanto questo strumento fosse atteso per contrastare l’odioso fenomeno del telemarketing aggressivo.

Al cittadino con l’iscrizione viene garantito l’annullamento anche dei consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli con i gestori delle utenze e di quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione.

L’operatore, d’altro canto, dovrà consultare il registro mensilmente e comunque ogni volta che intenderà dare avvio ad una nuova campagna pubblicitaria tramite telefono.

Restano operative le precedenti tutele grazie alle quali è possibile esprimere l’opposizione alla pubblicità cartacea inviata agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici (associati ai numeri di telefono fissi).

Il fenomeno che si intende combattere è endemico, e legittimi sono di dubbi sulla reale efficacia del registro delle opposizioni nel disarticolare la filiera complessa di teleseller, spesso abusivi e del sottobosco di aziende partner, su cui esso si fonda e che non di rado hanno sede estera.

Al cittadino non resta che iscriversi al registro delle opposizioni e, nel caso in cui dovesse continuare a ricevere telefonate indesiderate, utilizzare gli strumenti forniti dal Garante privacy.

In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l´interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

L´esercizio di tali diritti può essere effettuato agevolmente avvalendosi del modello reperibile sul sito web dell´Autorità a questo indirizzo, che deve essere inviato all´operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.

Rispetto all´esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all´interessato “senza ritardo”, al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento dell´istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).

Nel caso in cui persistano tali comportamenti, l’interessato può presentare un reclamo o una segnalazione al Garante, indicando le telefonate ricevute anche per il tramite del modello predisposto dall´Autorità e, se del caso, allegando la prova dell´avvenuto esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento (ad es., allegando copia della pec o della mail inviata, del fax, della raccomandata con a.r.) e ogni ulteriore elemento che possa rivelarsi utile ai fini dell’avvio dell’istruttoria.

Avv. Luca Iadecola
Consulente privacy, Dpo
www.studioiadecola.it

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