L’assessore alle Politiche legislative, Mauro Di Dalmazio, ha presentato questa mattina il Disegno di Legge Regionale “Disposizioni per la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi di competenza regionale“, dando concreta attuazione alle disposizioni di principio fissate dall’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
“Si tratta di un provvedimento importante che va nella direzione della semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di Regione, Enti strumentali e Agenzie regionali” ha spiegato Di Dalmazio “con l’obiettivo della razionalizzazione dei tempi e della contrazione dei costi a carico dell’Amministrazione regionale, ovviamente in linea con le disposizioni nazionali”.
Cinque i punti qualificanti della proposta normativa, messa a punto dal direttore Antonio Sorgi e dalla dirigente Stefania Valeri. Intanto, l’introduzione della telematica quale modalità operativa prevista non solo per la convocazione, ma anche per lo svolgimento delle Conferenza di Servizi, si configura come elemento strategico per la realizzazione, nel concreto, di risparmio dei tempi, contrazione dei relativi costi, ivi compresi quelli degli spostamenti del personale e per la garanzia della trasparenza di tutti i processi decisionali. In questo modo, si punta a superare gli ostacoli frequentemente frapposti alle Conferenze di servizi tradizionali ed imputati all’impossibilità a partecipare o ad avere la disponibilità di tutti i soggetti coinvolti: il sistema telematico garantisce infatti ai diversi soggetti coinvolti nel procedimento di poter operare superando i vincoli spaziali e temporali e consente modalità di intervento sia sincrone che asincrone, con ovvia riduzione dei tempi, oltre che di costi necessari per gli spostamenti tra uffici regionali, flessibilità nell’azione e garanzia della efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di tutti i processi decisionali.
Motivo trainante della riforma, così come programmata, è la fissazione, sul piano normativo, di tempi certi di conclusione dei procedimenti (60 giorni), che possono aumentare solamente in particolari circostanze, espressamente giustificate e debitamente motivate. La prevista possibilità di derogare al termine generale di conclusione dei procedimenti, fissato in 60 giorni, non solamente è limitata, sul piano oggettivo, alle fattispecie rispondenti ai criteri dettati dalla normativa statale (sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento) ma è altresì subordinata ad un?assunzione diretta di responsabilità da parte del Direttore della Direzione proponente (o Dirigente Responsabile della Struttura Speciale di Supporto), con conseguente possibilità, da parte dell’organo politico, di esercitare un potere di verifica e controllo sull’agire della Struttura medesima.
Il progetto di legge individua, inoltre, criteri operativi anche per la disciplina delle fasi endoprocedimentali, rispetto alle quali si fa ricorso allo strumento della delegificazione, realizzata attraverso le deliberazioni di giunta regionale su proposta delle Strutture regionali interessate, quale strumento per la regolamentazione dei tempi delle singole fasi assegnate a ciascun organo o ufficio regionale, laddove le fasi dei procedimenti ne coinvolgano la rispettiva competenza. La proposta normativa approvata dall’esecutivo regionale è estesa, nel suo ambito applicativo, a tutti i procedimenti amministrativi della Regione, delle Agenzie e degli enti strumentali regionali e rappresenta solamente l’avvio di un processo di generale razionalizzazione della tempistica nell’azione amministrativa di detti Enti: le previsioni contenute nell’articolato sono pertanto aperte ai contributi provenienti dalle altre forze politiche, nonché alle integrazioni ed agli emendamenti che, nel dibattito politico, si riterrà opportuno apportare in sede consiliare al testo licenziato dalla Giunta regionale.