L’assicurazione tutela donne e uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.
Dal 1 gennaio 2019, l’assicurazione, che tutela anche i casi di infortunio mortale, prevede l’innalzamento dell’età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, l’abbassamento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%. E’ stata inoltre prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% ed il 15% ed il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita.
Chi deve assicurarsi
È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un’età compresa tra i 18 ed i 67 anni, svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa, non è legato da vincoli di subordinazione e presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato.
Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi ecc.).
Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano.
È, invece, escluso l’infortunio in itinere. Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.
Porte aperte a giovani e studenti
In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare: gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano; tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione); i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione; i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione; i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa.
Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
Esclusi dall’obbligo assicurativo
E’ escluso dall’obbligo assicurativo: colui che ha meno di 18 anni o più di 67 anni; il lavoratore socialmente utile (Lsu); il titolare di una borsa di lavoro;l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio; il lavoratore part-time; il religioso.
Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 01 gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente.
Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in Euro 24,00 annui. E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia.
In tal caso il premio è a carico dello Stato. In particolare è escluso dal pagamento chi contemporaneamente: ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 Euro annui; fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 Euro annui.
Per mettersi in regola Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera dell’Inail con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare.
L’interessato può effettuare il pagamento online sul sito dell’Inail attraverso il link “PagoPA”, accessibile anche da altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure presso gli uffici postali, gli Istituti bancari, le ricevitorie, i tabaccai, i Bancomat, i supermercati.
Il pagamento può avvenire in contanti, con carte o conto corrente. Infine, dal primo gennaio di qtest’anno la prima assicurazione, la cancellazione e l’iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio dovranno essere obbligatoriamente effettuate solo con modailità telematiche attraverso il portale www.inail.it.