“D’Alfonso è incompatibile”: esposto in procura di Abruzzo 3.0

L’associazione di promozione sociale, culturale e politica denominata “Abruzzo 3.0”, ha presentato un’istanza al consiglio regionale ed un esposto alla procura della Repubblica dell’Aquila per il doppio ruolo del Governatore Luciano D’Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo e senatore.

E’ quanto comunica il presidente e legale rappresentante, Christian Francia.

“in base alle norme vigenti – dice in una missiva indirizzata anche al Presidente della Repubblica Mattarella, al consiglio regionale e alla Corte dei Conti – il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, è divenuto incompatibile nel doppio ruolo di senatore e Presidente della Regione a far data da sabato 17 marzo 2018 in base a quanto previsto dall’art. 122 comma 2 della Costituzione: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo”.

“Sul punto il Regolamento interno del Consiglio regionale dell’Abruzzo, all’art. 20, concernente le incompatibilità, dettaglia ulteriormente tempistiche e modalità della procedura stabilendo che: ‘I consiglieri che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge devono comunicare l’esistenza delle stesse alla Giunta per le elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della causa” (comma 2). Se la Giunta per le elezioni viene a conoscenza della sussistenza di condizioni di incompatibilità per un consigliere, ne delibera la contestazione all’interessato” (comma 3). La deliberazione di contestazione è notificata al consigliere entro cinque giorni a cura della Segreteria della Presidenza” (comma 5). Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere interessato può presentare per iscritto alla Giunta per le elezioni le sue controdeduzioni” (comma 6). Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera su relazione della Giunta per le elezioni” (comma 7). Se il Consiglio ritiene che sussista la causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita immediatamente il consigliere ad optare, nel termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione del Presidente, tra il mandato consiliare e l‘incarico che ricopre” (comma 8). Se il consigliere non provvede ad optare nel termine di cui al comma 8, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine” (comma 10)'”.

 

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